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Alba Service – Provincia di Lecce e concordato preventivo

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Spett.le
Prefettura di Lecce
c.a. Sua Eccellenza Dott. Palomba
Via XXV Luglio
73100 Lecce

Sua Eccellenza Dott. Palomba,
la Confederazione Cobas di Lecce ancora una volta deve ringraziarLa per l’eccellente ruolo di mediazione svolto nella vertenza Alba Service e intende portare alla Sua attenzione la vicenda del concordato preventivo.
Il 28 dicembre è stata prorogata di un anno la cassa integrazione guadagni in deroga a tutti i dipendenti di Alba Service, la società partecipata della Provincia di Lecce.
La cassa integrazione guadagni rappresenta l’elemento di unione tra la salvezza dei posti di lavoro e il non far gravare il costo del personale sulle casse di Alba Service e servirà a far ripartire la partecipata della Provincia di Lecce che dovrebbe iniziare ad operare nuovamente nel corso 2018.
I lavoratori di Alba Service sono contenti per l’estensione dell’ammortizzatore anche per il 2018 ma si chiedono se la Provincia di Lecce farà come la Provincia di Brindisi che ha già dichiarato di aiutare la propria partecipata la Santa Teresa con i trasferimenti che la Regione Puglia erogherà per i servizi “non essenziali” svolti come previsto dalla “riforma Delrio”.
L’O.S. Cobas è stata costretta a sottoscrivere in Prefettura gli accordi poiché non vi erano alternative da dare ai lavoratori, infatti da sempre ribadisce l’esigenza di coprire le perdite dei bilanci 2014, 2015 e 2016 con fondi rischi dell’ente Provincia di Lecce, ma è stata vincolata, non avendo nessuna alternativa, alla sottoscrizione del verbale per la presentazione del concordato preventivo.
La scrivente O.S. Cobas ritiene che una società pubblica come Alba Service svolgendo servizi di rilevanza costituzionale non possa essere assoggettata alle procedure fallimentari come il concordato preventivo in bianco in quanto società pubblica/ente pubblico diverso dalle società commerciali. A supporto di tale tesi vi sono diverse sentenze della Cassazione che hanno disposto la non applicabilità delle società pubbliche come Alba Service alla legge fallimentare poiché in assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Infatti, l’art. 1 del R.D. 267/1942 c.d. Legge Fallimentare, nel definire l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina fallimentare, dispone che “sono soggetti alle disposizioni del fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.
Anche il Tribunale di Lecce ha dichiarato la non fallibilità di Alba Service anche in vigenza della riforma Madia, pertanto si ribadisce l’esigenza delle coperture delle perdite della partecipata Alba Service con fondi rischi della Provincia di Lecce.
Per questa vicenda in data odierna è stata fatta una richiesta al Presidente della Commissione Bilancio della Provincia di Lecce poiché venga discussa in tale assemblea la vicenda delle perdite di esercizio di Alba Service per il 2014, 2015 e 2016.
La Provincia di Lecce deve trovare delle risorse economiche per coprire le perdite di esercizio di Alba Service. Una fonte finanziaria da cui attingere possono essere i fondi erogati dalla Regione Puglia per i servizi non essenziali come attuato dalla Provincia di Brindisi.
Pertanto, si torna a ribadire la necessità che la Provincia di Lecce deve ripianare le perdite di esercizio e ricapitalizzare la società partecipata Alba Service che svolge servizi di rilevanza costituzionale, quali la manutenzione degli edifici scolastici e la manutenzione delle strade provinciali.
Da segnalare è anche la sentenza n.1954/2017 del 04/12/2017 della 4° Sezione Reg. Generale 931/2017 della Commissione Tributaria di Foggia che ha sancito che nell’affidamento diretto alle società totalmente partecipate da Enti pubblici quest’ultime non sono soggetti I.V.A.. Nella sentenza tra l’altro si legge “La Corte di Giustizia (Sentenza della Corte, Quinta Sezione, del 18 novembre 1999, Cause C-107/98) ha chiarito la rilevanza della situazione nella quale l’ente eserciti su altro soggetto un controllo analogo a quello che caratterizza il rapporto con i propri servizi diretti («conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36), basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano, e questo comporta che ancorché il soggetto terzo sia strutturato alla stregua di una società commerciale, ciò non valga ad escluderne la riconduzione nella diretta sfera dell’ente, quando ricorrano determinate condizioni. E tali condizioni sono da ricercare, propriamente, nella esistenza di un controllo dell’ente, rispetto al soggetto terzo, che possa essere ritenuto analogo a quello esercitato dall’ente sui propri servizi, e nello svolgimento, da parte del soggetto terzo, della maggior parte della sua attività con l’ente stesso (Corte di Giustizia, Prima Sezione, 13 ottobre 2005)”.
Tutto ciò consente di affermare la natura pubblica di Alba Service e come tale l’esclusione dalla legge fallimentare e dunque anche dal concordato preventivo che in questi giorni viene presentato come unica soluzione possibile.
Questa importante sentenza ha ribadito il ruolo dell’ente pubblico che tramite le società interamente partecipate svolge e per questo motivo sugli affidamenti diretti eseguiti non si deve tener conto dell’I.V.A., quindi questo comporta una convenienza economica notevole per l’ente pubblico a fare eseguire i lavori alla propria partecipata che a parità di condizioni per gli stessi importi potrà eseguire più lavori.
RingraziandoLa per la cortese disponibilità, la scrivente O.S. Cobas Lecce porge distinti saluti.

Lecce, 10 Gennaio 2018
Confederazione Cobas Lecce
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA

SEZIONE 4

UDIENZA del 04/12/2017

 

 

Fatto e Diritto

L’Ufficio ha proceduto ad accertamento nei confronti de||’odierno ricorrente (Sanitaservice ASL FG srl), a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

In sostanza, in tale accertamento sono state formulati i seguenti rilievi:

1) Ritenuta l’assoggettabilità ad imposta della società, si sono riprese a tassazione le prestazioni rese alla ASL, e che erano invece state ritenute esenti da Iva;

2) Esclusa la configurazione come distacco di personale, in relazione a||’impiego presso Ia ASL di personale della Sanitaservice (per |’ausiliariato, per il servizio di manutenzione, per il servizio degli infermieri presso le carceri, per gli autisti impiegati presso i pronto soccorso di San Severo e Lucera, per il servizio di supposto veterinario), si è esclusa la ricorrenza delle condizioni per l’esenzione ai fini Iva delle relative operazioni;

3) Ritenuta insufficiente la compilazione delle schede carburanti, sono stati recuperati a tassazione i relativi importi;

4) Ritenuto ingiustificato |’accantonamento nei fondo rischi e oneri, di somme collegate agli oneri Inail versati dalla Sanitaservice, si e recuperata a tassazione la relativa somma;

5) Ritenuta estranea alle finalità aziendali gli abbuoni riconosciuti alla ASL, rispetto al credito vantato, si e recuperata a tassazione la relativa somma.

Sulla base di tanto l’Ufficio ha proceduto all’accer1amento ai fini delle maggiori imposte.

La parte ricorrente ha quindi eccepito la violazione degli artt. 7 e 12 comma 7 della legge 212/2000, in ordine alle regole del procedimento e alle regole di motivazione dell’avviso (in presenza di osservazioni al PVC); la esclusione della qualifica di soggetto passivo Iva, non esercitando —quale società in house—, una attività in maniera indipendente rispetto al socio pubblico (art. 9 comma 1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio); la applicabilità della esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, punto 15, del DPR 633/1972 anche all’attività esercitata nei caso in esame, non rilevando la titolarità dei mezzi di trasporto in capo a soggetto diverso dalla ricorrente (la ASL), per escludere |’agevolazione, dal momento che ii proprio personale aveva svolto i trasferimenti dei pazienti e dei malati dai luoghi degli eventi ai presidi sanitari più idonei; l’irrilevanza delle minime divergenze tra costi del personale distaccato, e importo addebitato alla ASL, al fine di escludere che |’operazione fosse di reale distacco, e come tale soggetta alle agevolazioni tributarie applicate; la mera funzione di riclassificazione di bilancio (avente natura finanziaria), della imputazione di somme a fondo rischi ed oneri, piuttosto che a debiti verso l’lNAIL (anche in ragione della mancanza di riflessi sul conto economico, e stante semmai la necessita che la contestazione avesse riguardato le annualità di effettivo accantonamento, antecedenti l’annualità oggetto di accertamento); la giustificazione degli abbuoni riconosciuti alla ASL, sulla base delle comuni esigenze di spending review, stante peraltro la dipendenza giuridica della Sanitaservice dall’ente controllante.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita e si è opposta al ricorso, chiedendone ii rigetto. Ha insistito nella affermazione per la quale la Sanitaservice avesse svolto una Vera e propria prestazione di servizi, alla quale era parametrato e commisurato non solo il rimborso degli oneri correlati al servizio reso, ma anche il riconoscimento di un corrispettivo per profitto dell’attività di impresa esercitata; per la quale non fosse stato realmente posto in essere un trasporto di malati, ma solo avesse fornito le figure del soccorritore e dell‘autista, ed eventualmente de||’infermiere; per la quale non si potesse ritenere esente dall’lva il distacco dei personale, mancandone le caratteristiche (interesse del distaccante, temporaneità del distacco, potere del distaccante di determinare la cessazione del distacco, personale da distaccare —|’assunzione era coincisa con il distacco—, di costanza nei numero di soggetti distaccati), e comunque realizzando il distacco la funzione di svolgimento della organizzazione e dei coordinamento dei servizi resi alla ASL, ii presupposto per il beneficio del credito di imposta per nuove assunzione; inoltre poiché la ASL non aveva carenze nella pianta organica, e il fatturato era stato determinato in maniera approssimativa, e non teneva conto del reale costo sostenuto. Per il servizio di manutenzione |’Ufficio ha sostenuto che non vi fosse stato in realtà alcun distacco; per il servizio infermieristico presso le carceri ha sostenuto che non vi fosse stato alcun atto deliberativo di assegnazione del servizio; per il servizio di autisti non vi era stata alcuna assegnazione del servizio da parte della ASL, come pure per il supporto al servizio veterinario. Sotto altro profilo |’Ufficio ha anche rilevato come non vi fosse stata contestazione in ordine al recupero dei costi indebitamente dedotti, per € 1.480,52 (pag. 28 dell’accertamento), e ha contestato il ricorso nella parte relativa alla violazione della procedura formale. Ha contestato la qualificazione della Sanitaservice, in vista del riconoscimento della soggettività necessaria al fine della esclusione dalla imponibilità Iva, e ha sostenuto che le prestazioni fossero rese in favore della ASL e non in favore degli utenti. Ha ancora rilevato come alla ricorrente fosse stato riconosciuto un corrispettivo per il profitto di impresa; come non potessero estendersi in ambito tributario istituti aventi valenza esclusiva in materia di appalti pubblici (e ha richiamato a sostegno della propria tesi l’art. 4 comma 2 n. 1 del DPR 633/1972). Ha insistito nella propria tesi relativa al distacco, alla imponibilità delle relative operazioni, e altresì ha insistito nella fondatezza degli accertamenti relativi alle rimanenti poste oggetto di contenzioso.

II ricorso è in parte fondato.

In primo luogo va preso atto che non e stato proposto ricorso avverso il rilievo nr. 3 deI|’avviso di accertamento (pagine da 25 a 28), inerente i costi per carburante. Per tale profilo l’atto impugnato è quindi divenuto definitivo.

Va poi escluso rilievo all’eccezione basata sull’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. V, 15- 09-2017, n. 21408. in Fisco, 2017, 40, 3873) ha infatti chiarito che <<il mancato riferimento, nell‘atto impositivo, alle memorie difensive di parte presentate prima dell’emissione dello stesso non può essere elemento tale da invalidare l’operato dell’Ufficio; ciò in quanto l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente — che pur impone il rispetto del termine di sessanta giorni tra chiusura del p. v. c. ed emissione dell’accertamento – non comporta una espressa sanzione di nullità e, in particolare, in ragione del fatto Che detta carenza di motivazione non lede specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell‘atto cui ineriscono>>.

Ove si consideri che nella specie non risulta leso alcuno dei diritti o delle garanzie previste per il contribuente, né sono state allegate specifiche prerogative lese a causa del contenuto dell’avviso di accertamento (che peraltro in alcuni punti richiama le difese del contribuente, pur non condividendole), deve convenirsi che nessuna nullità possa essere ravvisata nella condotta dell’Ufficio.

Passando al merito, e quanto ai primi due rilievi, essi attengono alla soggettività della odierna ricorrente, e alla possibilità di considerarla soggetto passivo ai fini Iva.

La tesi dell’Ufficio e che la Sanitaservice sia soggetta ad Iva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 nr. 1 del DPR 633/1972, essendo una società a responsabilità limitata.

In effetti, la conclusione dell’Ufficio è stata già affermata nella giurisprudenza di merito.

E così, Commiss. Trib. Reg. Liguria Genova Sez. I, Sent., 03/08/2017, n. 1219, in banca dati leggiditalia, ha spiegato, in relazione alle società in house, che <<La diffusione negli ultimi anni di tale modello di società ha sollevato un notevole dibattito sulla natura di tali enti. L’in-house e in sintesi una modalita di affidamento, utilizzabile in ambito Europeo, anche al di fuori del settore dei servizi pubblici, che consente di non rispettare i principi costitutivi del trattato dell’UE e le direttive sugli appalti pubblici. La posizione dell’Amministrazione Finanziaria é consolidata nel senso di ritenere assoggettabili ad IVA, in ogni caso, tutte le prestazioni rese dalle società in house. Secondo l’Amministrazione deve essere valorizzata la disposizione di cui all’art. 4 del DPR n. 633 del 1972, a monte del quale esiste la presunzione assoluta in base alla quale si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle 37/E dell’8/3/2007, ribadita successivamente da altri documenti di prassi). Questo orientamento è stato società commerciali (in tal senso la ris. n. confermato anche con riguardo all’attività di riscossione dei tributi, con la ris. n. 56 del 30 maggio 2014. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, e importante partire dal concerto di soggettività passiva ai fini IVA come definite dall’art. 4 par. 5 comma 1 della Direttiva n. 388/77, che definisce i soggetti passivi, escludendo da tale novero lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le attività che esercitano quali pubbliche autorità. Il non assoggettamento degli enti di diritto pubblico si verifica quando essi operano come pubblica autorità, restando soggette ad imposta le attività da essi svolte non in quanto soggetti di diritto pubblico, ma di diritto privato, ed é legato all’esistenza di una situazione di concorrenza sul mercato. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (n. 5491/2014) e nel senso dell’alterità tra le società di capitali (soggetto di diritto privato) e i propri soci, ancorché pubblici. ln tali decisioni si afferma che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla forma di tale partecipazione, sono in tutto e per tutto soggette allo Statuto delle società commerciali. Al fine di risolvere il problema, che è assolutamente essenziale e preliminare per la risoluzione del contenzioso in atti, la Commissione, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, nell’applicare la legge, non può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse o dall’intenzione del legislatore. Al riguardo l’art. 4 comma 2 n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 considera in ogni caso effettuate nel/’esercizio delle imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle srl. Alla luce delle argomentazioni di cui sopra la Commissione ritiene la soggettività passiva IVA per C. srl e pertanto l’esame del contenzioso deve proseguire sulla base di tale convincimento>>.

Ad analoga conclusione e giunta Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino Sez. XXXVI, Sent., 23/09/2015, n. 914, in banca dati leggiditalia, secondo cui <<La questione da risolvere ora e se una società in house providing conservi la propria soggettività tributaria ovvero quest’ultima sia stemperata nell’ente di riferimento. Per dare soluzione a tale quesito interpretativo questo collegio non può che partire dalla considerazione che il concetto di società in house providing trova la sua origine nel diritto amministrativo ed in particolare in materia di appalti pubblici. In altri termini sul piano del diritto civile e amministrativo l’individuazione di un affidamento dei servizi secondo il modello del/‘in house providing consente solo di escludere le regole comunitarie di aggiudicazione, descritte nella direttiva 92/50/CEE (quindi dalla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE ed infine 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE), la quale, in tema di appalti pubblici di servizi, presuppone il necessario utilizzo della procedura ad evidenza pubblica. L’estensione tuttavia di tale istituto (di derivazione pretoria) ad altri campi del diritto, quale e appunto quello del diritto tributario, non può essere effettuato in mancanza di una specifica base normativa. In questo modo questo collegio non può che condividere l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità ancorché elaborata per altre branche del diritto (cfr. Cass. Sez. L, sent. 10 dicembre 2013 n. 27513) oltre che quella della prassi amministrativa (risoluzioni 9 novembre 2006 n. 129, 8 marzo 2007 n. 37 e 16 aprile 2008 n. 155)>>.

Sennonché, nella giurisprudenza di merito (Commiss. Trib. Reg.

Lombardia Milano Brescia Sez. LXVII, 22 febbraio 2016, in banca dati leggiditalia e in Fisco, 2016, 14, 1390) non si e mancato di osservare, in senso contrario (in motivazione), che <<la disciplina comunitaria e la normativa italiana di recepimento ( an‘. 2 L. n. 109 del 1994, art. 2 D.Lgs. n. 157 del 1995, modificato dall’ art. 2 D.Lgs. n. 65 del 2000) in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici hanno qualificato l’organismo di diritto pubblico come qualunque ente dotato di personalità giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. Da ultimo, il D.Lgs. n. 163 del 2003 (Codice degli appalti) all’art. 3 comma 26 definisce l’organismo di diritto pubblico come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria: — istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; — dotato di personalità giuridica; — la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo dl questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà e designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Con sentenza 15/5/2003 nella causa C-214/2000 la Corte di Giustizia UE ha anche precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo una forma di diritto privato, perché rilevante é “l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni”. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dall’Agenzia delle Entrate nell’appello, la disciplina in materia di aggiudicazione di appalti pubblici può trovare applicazione in ambito tributario, essendo univoco il principio per il quale “ogniqualvolta l’esistenza e lo scopo dell’ente con veste formale privata siano preordinati a garantire, attraverso il modulo organizzativo privatistico, la realizzazione di finalità di interesse generale riconducibili ai compiti istituzionali del soggetto pubblico che esercita il controllo, la natura pubblica dell‘organismo e da riconoscersi indubitabilmente” (TAR Milano, 831/2013)>>.

Quest’ultima posizione merita condivisione.

La Corte di Giustizia (Sentenza della Corte, Quinta Sezione, del 18 novembre 1999, Cause C-107/98) ha chiarito la rilevanza della situazione nella quale l‘ente eserciti su altro soggetto un controllo analogo a quello che caratterizza il rapporto con i propri servizi diretti («conformemente al/’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36, basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, da/l’altra, da una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano>>), e questo comporta che ancorché il soggetto terzo sia strutturato alla stregua di una società commerciale, ciò non valga ad escluderne la riconduzione nella diretta sfera dell’ente, quando ricorrano determinate condizioni. E tali condizioni sono da ricercare, propriamente, nella esistenza di un controllo dell’ente, rispetto al soggetto terzo, che possa essere ritenuto analogo a quello esercitato dall’ente sui propri servizi, e nello svolgimento, da parte del soggetto terzo, della maggior parte della sulla attività con l’ente stesso (Corte di Giustizia, Prima Sezione, 13 ottobre 2005, procedimento C-458/03, punto 62, ove e spiegato che <<Di conseguenza, nel settore delle concessioni di pubblici servizi, l’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione e esclusa se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sull’ente concessionario dall’autorità pubblica concedente e analogo a quello che essa esercita sul propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l’autorità detentrice>>).

Né potrebbe circoscriversi la valenza di tali principi ai soli appalti pubblici, poiché la qualificazione del soggetto terzo investe la stessa realizzazione degli interessi pubblici che sono propri dell’ente, e in questo senso non può che spiegare effetti anche nello specifico ambito che qui rileva.

Ciò posto, nella specie deve ritenersi che emergano i profili richiesti per ricondurre la odierna ricorrente nell’ambito della soggettività dello stesso Ente (ASL). Dalla lettura dell’atto costitutivo si evince che la ASL e il socio unico; che l’oggetto della Sanitaservice sia quello di fornire prestazioni e gestire servizi nel settore socio sanitario (quindi rientrante nella attività della ASL), a supporto delle aziende e delle strutture sanitarie, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, e a supporto dei servizi di emergenza-urgenza resi dalla ASL di Foggia, ivi incluse le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria; il capitale è totalmente della ASL, e le quote possono essere detenute solo da Enti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001.

Si tratta di profili come detto di rilievo, poiché configurano nella specie una qualificazione nel senso indicato nella giurisprudenza richiamata, ed impongono di ricondurre la Sanitaservice nell’ambito soggettivo indicato.

I riflessi di tanto nel caso che ci occupa sono allora nel senso della valenza, a fini di esclusione della soggettività Iva, dell’art. 9 comma 1 e dell’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tali disposizioni prevedono rispettivamente che <<Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività>>, e che <<Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni>> (nella normativa interna cfr. art. 4 comma 5 del DPR 633/1972).

La complessiva interpretazione della normativa impone allora di ricondurre la odierna ricorrente, ancorché costituita nella forma della società commerciale, nell’ambito organico dell’Ente Asl, con la conseguente esclusione della soggettività passiva ai fini Iva.

E ii caso di aggiungere che non ha alcun rilievo che le prestazioni siano svolte con mezzi propri o meno, poiché ciò che rileva è esclusivamente la qualificazione soggettiva, nel senso che si e detto. E neppure sarebbe necessario (qualora si ritenga che la Direttiva Iva non sia self—executing; in relazione alla sesta direttiva cfr. Corte di Giustizia, 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Ba/occhi; Id., 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti), sollevare la questione di interpretazione pregiudiziale dell’art. 4 comma 2 nr. 1 del decreto Iva, per valutare se la Direttiva Iva osti a una tale norma interna, poiché in questa sede non si sostiene la necessita di superare la predetta norma interna, bensì la riconduzione della Sanitaservice nell’ambito della esclusione soggettiva ai fini Iva che caratterizza l’Ente Asl, ciò che avviene a prescindere dalla veste giuridica che caratterizza la ricorrente, sulla base dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/1972, e dell’art. 13 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Le considerazioni indicate comportano l‘accoglimento del ricorso in ordine ai primi due rilievi oggetto di accertamento, senza che sia necessario valutare le specifiche operazioni compiute, poiché quest’ultimo profilo avrebbe avuto rilievo solo qualora si fosse esclusa la riconduzione della società in house providing tra quelle suscettibili di essere comprese nel rapporto organico con l’Ente Asl, ovvero si fosse escluso un tale rilievo in relazione allo specifico ambito tributario del quale qui si tratta.

Passando ai rilievi 4 e 5, essi sono relativi da un lato all’accantonamento di fondi nell’ambito del fondo rischi, e dall’altro lato all’abbattimento dei costi effettuato in favore della Asl.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate sono fondate in entrambi i casi.

Occorre prendere atto che altro e lo svolgimento di attività di supporto all’ente Asl, da parte della Sanitaservice, e altro e comunque la sua autonomia soggettiva.

Ed allora, il riconoscimento di un abbattimento dei costi in favore della Asl, in assenza di ragioni di tipo economico a supporto, certamente deve essere intesa come una modalità di abbattimento dell’utile, suscettibile di portare alla ripresa a tassazione dei relativi importi.

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