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Colf e Badanti: per i lavori domestici eliminato il contributo sui licenziamenti

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a cura del Dott. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Le famiglie e anziani sono esonerati dal pagamento del contributoin caso di licenziamento di una colf o badante. Un  sospiro di sollievo per le famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante. Queste ultime, infatti, non devono versare la nuova tassa introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in caso di licenziamento della colf o badante, in quanto si applica solamente alle imprese. Finalmente una notizia buona che esonera famiglie e anziani dal ticket che potenzialmente poteva arrivare addirittura fino a 1.418 euro per i licenziamenti di collaboratori con servizio di tre anni o più. L’ufficialità della cancellazione del contributo per il licenziamentoda parte dell’INPS arriva con la circolare n. 25/2013, che sancisce nel contempo gli importi dei contributi dovuti per il 2013.

Il problema era stato sollevato dall’Associazione Assindacatcolf, secondo cui “dal 1° gennaio 2013 il datore di lavoro domestico è sottoposto a finanziamento della nuova indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indipendenti dalla volontà del lavoratore”. Questo avrebbe comportato un ulteriore onere economico eccessivo per il datore di lavoro; pertanto, l’Assindacatcolf aveva chiesto “l’eliminazione del contributo di licenziamento, o quanto meno la sua revisione”. Il Ministero del Lavoro, però, dopo aver consultato i propri tecnici ha chiarito che non c’è bisogno di alcuna eliminazione né revisione, perché il contributo sui licenziamenti non interessa il lavoro domestico.

La Riforma del Lavoro (c.d. Fornero) aveva introdotto un contributo da versare all’INPS in caso di licenziamento del lavoratore domestico. Il contributo di licenziamento, che esordisce nell’ultima riforma degli ammortizzatori sociali (art. 2, c. 31, della L. n. 92/2012), è a carico del datore di lavoro che licenzia un lavoratore assunto a tempo indeterminato. Esso è applicabile ai licenziamenti intervenuti dal 1° gennaio 2013 per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi; quindi nei casi di licenziamento e risoluzione consensuale del rapporto e non, invece, nei casi di dimissioni volontarie.

Il contributo di licenziamento per il 2013 andrà direttamente nelle casse dell’INPS per finanziare il nuovo ammortizzatore sociale (ASpI) ed è “pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni”. Pertanto, siccome il massimale ASpI per quest’anno è pari a 1.152,90 euro, ne deriva che il ticket annuale, da pagare cioè per ogni dodici mesi di anzianità del lavoratore, per i licenziamenti avvenuti e che possano ancora avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, è pari a euro 472,69 (39,39 euro al mese). Se moltiplichiamo tale importo per tre, che sarebbe la massima anzianità , il ticket ammonta a 1.418 euro.

La soluzione apprezzata da tutti (famiglie, anziani e lavoratori) è stata la precisazione fornita dal Ministero del Lavoro che elimina il contributo per il licenziamento per le famiglie, sgravandole di ulteriori costi del lavoro. Conseguenza di tutto è che i datori di lavoro a loro volta si sentono meno vincolati ad assumere personale domestico (colf o badante) evitando di fatto l’aumentare del fenomeno del lavoro nero domestico in tempi di crisi economica.