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Esclusa dalla tassazione ai fini IRPEF l’indennità sostituiva per ferie non godute

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Non può essere tassata l’indennità sostitutiva ricevuta per ferie non godute. Infatti, il compenso ha natura risarcitoria, dunque nei termini consentiti può essere richiesto il rimborso di quanto indebitamente trattenuto negli anni. A queste conclusioni giunge la sentenza n. 89/04/2013 emessa dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio e depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio.

TUIR – I giudici, nel caso di specie, si sono appellati all’art. 6, c. 2, del TUIR n. 917/1986, il quale stabilisce l'imponibilità delle sole “indennità” conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante), ma non anche a quelle che sono tese a riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale. In altre parole, l'indennità delle ferie non godute ha natura risarcitoria e non è soggetta alle imposte dirette; ciò in quanto le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

Ferie non godute – Al riguardo, occorre ricordare che nel caso in cui per un qualsiasi motivo, anche volontario, il lavoratore non beneficia delle ferie, si verifica un fatto illecito da parte del datore di lavoro. Pertanto, il lavoratore avrà diritto di ricevere una “indennità” che contenga, oltre alla retribuzione ordinaria, un’adeguata maggiorazione che compensi lo stress fisico e psichico. Infatti, una siffatta fattispecie non è espressamente prevista fra quelle costituenti ipotesi tassative di reddito imponibile.

La sentenza – Gli Ermellini non hanno dubbi. Trattandosi di un mero risarcimento per danni della sfera biologica della persona, con natura di mera reintegrazione di una decurtazione di tipo patrimoniale (danno emergente), non vi è alcuna assoggettabilità ai fini IRPEF. Ne consegue, quindi, che i giudici hanno definitivamente accolto la richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute su questa indennità, stabilendone la sua completa intassabilità.