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IUC è l’ Imposta unica comunale, Tasi, Imu e Tari : così le proroghe del Governo cambiano le scadenze fiscali estive.

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IUC è l’acronimo di Imposta unica comunale: si tratta di una nuova tassa sulla casa che andrà a sostituire l’IMU (imposta municipale unica) a partire dal 2014: la nuova imposta IUC non sarà applicata alla prima casa (ad esclusione di quelle di lusso) e l’aliquota massima sarà del 10,6 per mille.

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (Imposta Unica Comunale).

L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

La IUC, come la precedente IMU, sarà divisa nelle due componenti “raccolta dei rifiuti” e “servizi indivisibili” (ossia quell'insieme di attività gestite dal comune come illuminazione pubblica, sicurezza, manutenzione stradale, servizio anagrafe ecc.).

Sicuramente la nuova imposta sulla casa conferma una tendenza, se così si può definire, “federalista”, poiché saranno i sindaci a stabilire quali nuclei familiari saranno esentati dal versamento della IUC.

Per quanto riguarda la seconda casa, il massimale diminuisce e si ferma al 10, 6 per mille (in precedenza la tassazione massima prevista era dell’11,6 per mille).

La Tasi è la nuova tassa sui servizi indivisibili dei comuni italiani e deve essere pagata da tutti i contribuenti proprietari di prima casa, nonché di seconde abitazioni e capannoni entro il 16 giugno 2014. Si tratta in realtà di una delle tre componenti della cosiddetta IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale, di cui fanno parte anche l'Imu (da pagare però solo per le seconde case) e la Tari ovvero la tassa dei rifiuti. La Tasi inoltre, proprio a differenza dell'Imu, dev'essere pagata anche dall'eventuale inquilino in affitto per una percentuale dal 10% al 30% a seconda dei vari comuni. La restante parte resta a carico del proprietario.

I vari municipi italiani devono deliberare le diverse aliquote da applicarsi alle rendite catastali dei diversi immobili e che, secondo la Legge di Stabilità, non dovranno mai superare l'aliquota massima dell' Imu. Ad oggi solo il 10% dei comuni ha però reso noto quali saranno le aliquote e le detrazioni da calcolare nel tributo, anche perché il periodo delle elezioni non rende la situazione per nulla facile. Sono infatti circa 4000 i centri italiani nei quali il 25 maggio verrà eletto il nuovo sindaco e quindi al momento sono privi di una giunta in grado di aggiornare aliquote e detrazioni della Tasi.

Per questo motivo il governo italiano ha preferito fare un po' di chiarezza sulla scadenza del tributo: nei comuni, dove non verrà deliberato nulla in materia di Tasi entro il 23 maggio, la scadenza slitterà al 16 ottobre 2014. Per tutti gli altri però verrà mantenuta la data del 16 giugno. La seconda rata dovrà essere invece pagata il 16 dicembre 2014.

A livello concreto sembra che la Tasi costerà all'incirca quanto l'Imu e che in diversi comuni italiani finirà per superarne l'importo. Il tutto dipenderà tuttavia dalle aliquote che, non essendo ancora state comunicate, rendono al momento il calcolo praticamente impossibile.

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al testo del dl Irpef, che ora approderà nell'aula di Palazzo Madama. E' stato quindi approvato, fra le altre cose, il rinvio della Tasi al 16 ottobre per i comuni inadempienti.

I comuni ritardatari sulla Tasi, che non hanno rispettato i termini per la presentazione delle delibere e che quindi vedranno slittare i termini del primo versamento al 16 ottobre, riceveranno un acconto corrispondente al 50% del gettito annuo stimato.

Secondo i dati definitivi del Mef sono 2.163 le delibere pubblicate, un quadro che lascia vacanti le decisioni in ben circa 5.894 Comuni.

Ma vediamo passo dopo passo, come muoversi nel ginepraio delle imposte sugli immobili, che prevedono una miriade di aliquote, applicabili alle diverse tipologie di abitazioni e di detrazioni e in funzione dei parametri più diversi (rendita catastale, utilizzo dell'immobile, carichi di famiglia ed altro ancora).

Per prima cosa occorre verificare se il Comune ha reso note le aliquote (quello di residenza o quello in cui sono accatastati eventuali altri immobili). Se ancora non ne siete a conoscenza, potete scoprirlo sul sito del ministero delle Finanze, alla pagina IUC: Regolamenti e delibere aliquote/tariffe.

Ed ecco come comportarsi con le SCADENZE

ABITAZIONE PRINCIPALE.

TASI DELIBERA Sì entro il 16 giugno si paga l’acconto e 16 dicembre il saldo

TASI DELIBERA NO  in unica rata, entro il 16 dicembre

IMU seconde abitazioni il 16 giugno e il 16 dicembre (se il Comune ha pubblicato la delibera 2014, l’acconto si calcola sulle aliquote aggiornate, altrimenti si paga con le regole del 2013).

ALTRI IMMOBILI.

TASI DELIBERA Sì entro il 16 giugno (si paga il 50% dell'aliquota base dell'1 per mille) e 16 dicembre (il saldo)

TASI DELIBERA NO entro il 16 ottobre(per i Comuni con delibera pubblicata entro il 18 settembre); 16 dicembre conguaglio (sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate) o versamento complessivo nel caso di mancata delibera alle scadenze precedenti (applicando l'aliquota base dell'1 per mille)

Per i Comuni che hanno già emesso le delibere Tasi resta valido il 16 giugno, per gli altri slittaal 16 ottobre con aliquote che i comuni stabiliranno entro il10 settembre e che dovranno essere rese note entro il 18 settembre. Ma solo per le seconde case. Per le abitazioni principali, se il Comune non avrà reso note le aliquote entro i termini utili per far pagare l'acconto a giugno (23 maggio), quella di fine anno (16 dicembre) rimane per i proprietari di prime case l'unica data utile.

Tra i nodi da sciogliere rimane quello degli AFFITTI: come per le seconde case, si pagherà sia l’Imu che la Tasi con il limite massimo dell’11,6 per mille. L’Imu è pagata interamente dal proprietario, mentre una quota della Tasi compresa tra il 10 e il 30% è a carico degli inquilini (anche in questo caso, la decisione spetta ai comuni).

Per il CALCOLO la base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.

Il PAGAMENTO avverrà con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

MODALITA' PAGAMENTO TASI

Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali con il preposto bollettino, oppure tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. In quest'ultimo caso, il contribuente riceverà la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.

per ricevuta dell'avvenuto pagamento elettronico il contribuente riceverà, unitamente alla conferma di avvenuta operazione, l'immagine digitale del bollettino e una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.

Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a “Pagamento Tasi”.

Si possono dare tre interpretazioni al dispositivo di legge che permette ai comuni di aumentare fino allo 0,8 per mille la somma di Tasi e Imu. Una favorirebbe gli inquilini, una seconda è la soluzione più lineare, mentre la terza peserebbe sulle casse comunali. Quali saranno le scelte dei comuni?
Un riepilogo sulla Tasi

La conversione in legge del decreto 6 marzo 2014 n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale” mette un punto fermo, almeno per ora, sulla Tasi, la tassa per il finanziamento dei servizi pubblici a domanda non individuale, che sostituisce l’Imu, in misura totale sulla prima casa e parziale (forse) sugli altri immobili. Sorge, però, qualche dubbio interpretativo, la cui soluzione in una direzione o in altra può avere conseguenze rilevanti sia per i contribuenti che per i comuni.

La Legge di stabilità per il 2014 (n. 147/2013) ha introdotto l’imposta unica comunale (Iuc), composta dall’Imu, applicata su tutti gli immobili con destinazione diversa da abitazione principale (che resta a carico del proprietario); dalla Tari, in sostituzione della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (a carico dell’utilizzatore degli immobili); dalla Tasi, acronimo di tassa sui servizi indivisibili, pagata sia dal possessore che dal proprietario dell’immobile.

La Legge di stabilità ha posto ai sindaci alcuni vincoli per l’applicazione della Tasi:

a)l’aliquota base è dell’1 per mille, ma il comune può deliberarne l’azzeramento con il regolamento di disciplina delle proprie entrate tributarie, mentre quella massima, per il 2014, non può superare il 2,5 per cento (commi 676 e 677, articolo 1);

b)una percentuale oscillante tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare dell’imposta deve essere pagata dall’utilizzatore dell’immobile (comma 681);

c)“la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per cento e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili” (comma 677).

Fermi restando questi criteri, con l’articolo 1 del decreto legge 16/2014, è stato stabilito che, per il 2014, “nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti [10,6 per mille Imu+Tasi, 2,5 per mille Tasi], per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate (…) detrazioni d’imposta o altre misure”. Pertanto, la Tasi sulle abitazioni principali può raggiungere il 3,3 per mille, e, sugli altri immobili, la somma di Imu+Tasi l’11,4 per mille.

“Complessivamente” in tre interpretazioni

Il primo dubbio riguarda l’interpretazione da dare all’avverbio “complessivamente” posto come limite per l’aumento dello 0,8 per mille. Ne sono possibili tre.

La prima, quella che sembra più aderente al testo della norma, consente a ogni comune didividere lo 0,8 tra Imu e Tasi. Nel caso dell’abitazione principale, l’aliquota aggiuntiva può riguardare, ovviamente, solo la Tasi, ma, nel caso degli altri immobili, il comune può discrezionalmente decidere come distribuire lo 0,8 tra le due imposte. Poiché la loro base imponibile è la stessa, in qualunque modo lo 0,8 venga distribuito, il gettito per il comune resta lo stesso. Cambia, però, la proporzione in cui si ripartisce tra i proprietari degli immobili e gli utilizzatori: se il comune vuole favorire questi ultimi, aumenterà la sola Imu di tutta l’aliquota aggiuntiva possibile.
Un’altra interpretazione, rispettosa della finalità della norma, permette di aumentare l’aliquota della sola Tasi fino a un massimo dello 0,8 per mille. È la più semplice e lineare.

È stata prospettata anche una terza interpretazione, secondo cui i comuni non possono aumentare dello 0,8 per mille tutte le aliquote della diverse tipologie di immobili, ma devono“frantumare” questo 0,8 per mille in tanti pezzettini, e sommarne ognuno all’aliquota delle specifiche tipologie di immobili scelte dai sindaci; ogni comune decide quanti pezzettini fare e i tipi di immobili ai quali applicarli. Per semplificare: se l’aliquota massima della Tasi del 2,5 per mille sulle abitazioni principali viene aumentata dello 0,3 per mille e l’aliquota Imu+Tasi sulle abitazioni in locazione dello 0,4 per mille, l’aumento su una terza tipologia di immobili non potrebbe superare lo 0,1 per mille; la composizione può cambiare, ma la somma dei diversi pezzettini non deve superare lo 0,8 per mille.

Per l’insieme dei contribuenti questa interpretazione è la più favorevole. Se il comune applicasse tutto la 0,8 per mille su una sola tipologia di immobili, i contribuenti di tutte le altre tipologie non sarebbero toccati da nessun aumento; se lo 0,8 per mille fosse spezzettato e distribuito su tutte le tipologie di immobili, tutti i contribuenti pagherebbero un aggravio d’imposta, ma inferiore a quello che avrebbero pagato se le diverse tipologie di immobili fossero tutte tassate con lo 0,8 per mille in più.

In questa ipotesi, la gestione, anche politica, della tassa diventa meno flessibile e più complicata. Inoltre, per le casse dei comuni è l’interpretazione meno favorevole: in qualunque modo decidano di distribuire lo 0,8 per mille, il gettito è inferiore rispetto a quello che si otterrebbe con le due interpretazioni alternative; con la conseguenza che i sindaci avrebbero meno risorse con cui finanziare le detrazioni d’imposta e le altre agevolazioni a favore delle categorie di proprietari di abitazioni principali da essi individuate.

Se l’Agenzia delle entrate adottasse questa interpretazione, è possibile che i comuni decidano, a prescindere dalle aliquote Imu+Tasi applicate alle diverse tipologie di immobili, di tassare con l’aliquota aggiuntiva della Tasi la tipologia di immobili da cui possono ricavare il maggior gettito. Nulla garantisce che sia la scelta più equa.

Imu senza Tasi

L’altro punto di rilievo politico e sociale, che non incide sul gettito dei comuni, riguarda l’interpretazione del punto c). Da quella norma si ricava che, per il 2014, il vincolo secondo cui, sugli immobili diversi da prima abitazione, la somma delle aliquote di Imu+Tasi non deve superare l’aliquota Imu al 31/12/2013, può ritenersi soddisfatto anche azzerando l’aliquota Tasi sugli immobili diversi dalle prime case. Per semplificare, la norma è rispettata se: Imu 2013=10,6 e, nel 2014, Imu=10,6 + Tasi=0.

L’azzeramento della Tasi ha, però, ha implicazioni rilevanti sia per la natura dell’imposta Imu+Tasi che per la distribuzione del suo gettito. In questo caso, non saremmo più in presenza di un’imposta in parte patrimoniale e in parte service tax, ma di un ritorno alla sola Imu, che perciò ricade solo sul proprietario dell’immobile, esentando completamente il suo utilizzatore.

Per i sindaci (soprattutto per quelli di prima elezione) che non avessero necessità di incrementare la service tax dello 0,8 per mille (o di parte di esso), l’azzeramento della Tasi potrebbe rivelarsi un’opzione politicamente interessante: la applicano solo all’abitazione principale e per il resto si tengono le aliquote Imu del 2013, evitando così anche di avviare una negoziazione con i sindacati (non obbligatoria, ma forse difficile da evitare) sulla percentuale da far pagare agli inquilini.

Il Dipartimento delle Finanzeha reso disponibili le risposte a domande frequenti (FAQ) in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU, in vista della scadenza per il versamento dei tributi, del 16 giugno prossimo.Le FAQ sono aggiornate alla data del 3 giugno.

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

1) Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?

Risposta:

L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.

2) La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

Risposta:

Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

Risposta:

Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l’ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l’inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l’acconto sia corrisposto sulla base dell’aliquota deliberata dal comune.

4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.

5) E’ legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.

6)L’art.22 c.2 del D.L.n.66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L.n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

– visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?

– nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7) Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

Risposta:

L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l’aliquota non può comunque superare l’1 per mille. Si ricorda che per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

8) Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Risposta:

Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9)Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.

Risposta:

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

10)L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

Risposta:

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

11) Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Risposta:

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

– il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento;

– l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

Risposta:

L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?

Risposta:

Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.

In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.

L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.

14) Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:

L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15) Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Risposta:

In questo caso, l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale.

La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune. L’importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune.

16) In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

Risposta:

L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

18) In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l’immobile come abitazione principale?

Risposta:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.

A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200
Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:

– A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100)

– A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;

– B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100)

– B paga la TASI per € 64,64.

IMMOBILI EQUIPARATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di “alloggi sociali devono essere considerati “occupanti” ai fini TASI?

Risposta:

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30%

– dell’ammontare complessivo dell’imposta;

– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.

Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;

– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale. Nulla è dovuto dal socio.

20) Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Risposta:

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:

Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22) Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Risposta:

Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Risposta:

Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;

– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:

– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;

– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.

24) Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

Risposta:

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Modalità di pagamento

Nel nuovo testo del comma 688 della Legge di stabilità 2014, si chiarisce che la TASI può essere pagata dai contribuenti tramite il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, mentre per la TARI il pagamento è ammesso, oltre che con F24 o bollettino postale, anche mediante tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Scadenze

La definizione del quadro delle scadenze dei pagamenti di TARI, TARI e tariffa viene formalmente lasciata all’autonomia dei Comuni, la cui discrezionalità nella deliberazione sulla materia è però limitata da precisi vincoli di legge.

Ai fini della TASI si prevede infatti che il pagamento del tributo segua le scadenze previste per l’IMU con un versamento in acconto il prossimo 16 giugno 2014 e il saldo al 16 dicembre 2014. Per il pagamento della TARI l’ente deve invece prevedere a almeno due rate a scadenza semestrale e non coincidenti con i termini di pagamento della TASI.

Determinazione delle rate

La Legge di conversione del Decreto riordina modalità di calcolo delle rate di saldo e di acconto della TASI, introducendo una serie di norme transitorie che rendono possibile la riscossione delle prime rate di acconto del tributo il prossimo 16 giugno 2014. Per il 2014 è previsto che le aliquote devono essere deliberate entro prossimo il 31 maggio 2014, con il testo delle suddette deliberazioni che deve essere inviato al Portale del Federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014. Se rispetteranno l’adempimento entro il termine stabilito le rate di acconto della TASI saranno determinate in base alle aliquote decise dal Comune.

In sede di prima applicazione, nel caso in cui gli enti non deliberino in tempo le proprie aliquote (situazione peraltro in cui si ritroveranno un numero considerevole dei Comuni italiani anche alla luce della proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione 2014) si prevede che:

– per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata sarà effettuato con riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille stabilita al comma 676 della Legge di stabilità, con il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno da eseguire a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale nel frattempo adottate;

– per le abitazioni principali, si provvederà al pagamento dell'intero dovuto entro il 16 dicembre 2014.

Si osserva che il testo del Decreto prevede la possibilità per i Comuni di consentire ai contribuenti il pagamento congiunto di TASI e TARI in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Sull’ipotesi di pagamento unico si registra tuttavia il completo silenzio della norma, che nulla dispone sulle modalità di calcolo delle componenti nel caso in cui i termini di deliberazione da parte dei Comuni in materia di TASI e TARI entro il prossimo mese di maggio non verranno rispettati. Se ne può dedurre che, di fatto, in sede di prima applicazione non sarà possibile effettuare il versamento in unica soluzione delle due componenti, ad eccezione del caso in cui il Comune sia solerte nell’adozione della propria disciplina (sia in termini di TARI che di TASI) rispettando i termini per gli adempimenti di pubblicità previsti dalla norma.

A regime Il versamento della prima rata della TASI verrà eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente con la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno da determinare, a conguaglio, sulla base degli atti del Comune pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune dovrà provvedere all’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI al suddetto Portale, entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, anche per la quantificazione del saldo troveranno applicazione gli atti adottati dal Comune per l’anno precedente.

Rimborsi dei tributi locali

Il comma 4 dell’articolo 1 della Legge di conversione è diretto ad estendere a tutti i tributi locali le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per l'anno 2014, inerenti alle modalità di rimborso a favore dei contribuenti che hanno erroneamente versato l'IMU, nei casi particolari in cui tale rimborso comporti regolazioni contabili tra Comuni e tra un Comune e lo Stato.

Affidamenti dei servizi di riscossione di TARI e TASI

La lettera c) del comma 1 del Decreto riscrive il comma 691 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, che nella versione precedente permetteva ai Comuni di affidare non solo la TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ma anche la TASI ai soggetti che nel medesimo anno risultavano affidatari dell'IMU.

Il nuovo testo del comma 691, nel confermare la possibilità di affidamento diretto della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (che viene tuttavia vincolata al termine ultimo della scadenza del relativo contratto), elimina invece la facoltà di affidamento della TASI agli affidatari IMU, che già aveva sollevato pesanti dubbi di contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza.

Nella relazione illustrativa al decreto si sostiene che la giustificazione riguardo alla riconducibilità della nuova TARI ad un'ulteriore razionalizzazione della TARES, (il precedente tributo in vigore nel 2013), che legittima la deroga in questione, non può essere estesa alla TASI, tributo che, come affermato nella relazione illustrativa al Decreto, pur essendo collegato all'IMU per alcuni limitati aspetti della disciplina costituisce in effetti una nuova imposta del tutto autonoma rispetto alle forme di imposizioni precedenti.

Invero si nutrono alcuni dubbi sulla validità delle motivazioni addotte nella relazione illustrativa di sostanziale diversità della tra la disciplina della TASI e quella dell’IMU, alla luce peraltro degli interventi apportati dalla stessa Legge di conversione del Decreto, che aumentano invero i punti di contatto dei due tributi, sostanzialmente simili nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo. La stessa relazione illustrativa del Decreto in un suo differente passaggio definisce inoltre «osmotico» il rapporto fra TASI e IMU.

Si sottolineano poi le difficoltà operative che la mancata facoltà di affidamento della riscossione della TASI ai soggetti affidatari della riscossione dell’IMU creeranno ai Comuni, mettendo a rischio la partenza della riscossione dei primi acconti entro il termine previsto del prossimo 16 giugno 2014.

Le difficoltà riguarderanno soprattutto i Comuni che affidano la riscossione dell’IMU all'esterno e che trovano di fronte a due alternative, entrambe complicate da mettere in pratica nelle poche settimane che mancano all'avvio della riscossione: gestire direttamente la raccolta TASI, ricostruendo le strutture senza però ovviamente sforare i tetti di turn over e spesa di personale, oppure avviare una gara, che necessariamente non è pensabile mettere in piedi in tempi così ristretti e che può portare in molti casi ad affidare la TASI a un soggetto diverso da quello che riscuote l’IMU.

Disposizioni specifiche per la TASI

Maggiorazione TASI e detrazioni

Nel Decreto ci si pone l'obiettivo (come vedremo non del tutto raggiunto) di superare alcune delle criticità della nuova TASI, che per gli immobili adibiti ad abitazione principale di fatto sostituisce l'IMU ma che, a differenza della vecchia imposta, nella versione uscita dalla Legge di stabilità 2014 non prevedeva detrazioni fisse in grado di ridurre fino ad azzerare il carico fiscale sulle abitazioni di valore catastale più ridotto. Il comma 1, lettera a) integra la norma transitoria di cui al comma 677 della Legge di stabilità 2014 relativamente all'aliquota massima della TASI applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobile. Viene previsto che i Comuni possono deliberare un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 per ciascuna tipologia di immobile, purch& eacute; detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille, e a condizione che con tale maggiore gettito siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo equivalenti o minori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
A copertura del mancato gettito di risorse determinatosi nelle finanze locali a seguito dell’abolizione dell’IMU….

IMPOSTA COMUNALE UNICA c.d. IUC

La Legge di conversione del Decreto innova il 688 della Legge di stabilità aumentando gli spazi di manovra dei Comuni nella determinazione delle aliquote, rimodulando il quadro delle scadenze di pagamento delle diverse rate del tributo nelle sue diverse componenti e chiarendo le modalità con cui determinare gli importi a carico dei contribuenti.

Modalità di pagamento

Nel nuovo testo del comma 688 della Legge di stabilità 2014, si chiarisce che la TASI può essere pagata dai contribuenti tramite il modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, mentre per la TARI il pagamento è ammesso, oltre che con F24 o bollettino postale, anche mediante tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Scadenze

La definizione del quadro delle scadenze dei pagamenti di TARI, TARI e tariffa viene formalmente lasciata all’autonomia dei Comuni, la cui discrezionalità nella deliberazione sulla materia è però limitata da precisi vincoli di legge.

Ai fini della TASI si prevede infatti che il pagamento del tributo segua le scadenze previste per l’IMU con un versamento in acconto il prossimo 16 giugno 2014 e il saldo al 16 dicembre 2014. Per il pagamento della TARI l’ente deve invece prevedere a almeno due rate a scadenza semestrale e non coincidenti con i termini di pagamento della TASI.

Determinazione delle rate

La Legge di conversione del Decreto riordina modalità di calcolo delle rate di saldo e di acconto della TASI, introducendo una serie di norme transitorie che rendono possibile la riscossione delle prime rate di acconto del tributo il prossimo 16 giugno 2014.

Per il 2014 è previsto che le aliquote devono essere deliberate entro prossimo il 31 maggio 2014, con il testo delle suddette deliberazioni che deve essere inviato al Portale del Federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014. Se rispetteranno l’adempimento entro il termine stabilito le rate di acconto della TASI saranno determinate in base alle aliquote decise dal Comune.

In sede di prima applicazione, nel caso in cui gli enti non deliberino in tempo le proprie aliquote (situazione peraltro in cui si ritroveranno un numero considerevole dei Comuni italiani anche alla luce della proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione 2014) si prevede che:

·         per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata sarà effettuato con riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille stabilita al comma 676 della Legge di stabilità, con il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno da eseguire a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale nel frattempo adottate;

·         per le abitazioni principali, si provvederà al pagamento dell'intero dovuto entro il 16 dicembre 2014.

Si osserva che il testo del Decreto prevede la possibilità per i Comuni di consentire ai contribuenti il pagamento congiunto di TASI e TARI in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Sull’ipotesi di pagamento unico si registra tuttavia il completo silenzio della norma, che nulla dispone sulle modalità di calcolo delle componenti nel caso in cui i termini di deliberazione da parte dei Comuni in materia di TASI e TARI entro il prossimo mese di maggio non verranno rispettati. Se ne può dedurre che, di fatto, in sede di prima applicazione non sarà possibile effettuare il versamento in unica soluzione delle due componenti, ad eccezione del caso in cui il Comune sia solerte nell’adozione della propria disciplina (sia in termini di TARI che di TASI) rispettando i termini per gli adempimenti di pubblicità previsti dalla norma.

A regime Il versamento della prima rata della TASI verrà eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente con la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno da determinare, a conguaglio, sulla base degli atti del Comune pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune dovrà provvedere all’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI al suddetto Portale, entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, anche per la quantificazione del saldo troveranno applicazione gli atti adottati dal Comune per l’anno precedente.

Rimborsi dei tributi locali

Il comma 4 dell’articolo 1 della Legge di conversione è diretto ad estendere a tutti i tributi locali le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge di stabilità per l'anno 2014, inerenti alle modalità di rimborso a favore dei contribuenti che hanno erroneamente versato l'IMU, nei casi particolari in cui tale rimborso comporti regolazioni contabili tra Comuni e tra un Comune e lo Stato.

Affidamenti dei servizi di riscossione di TARI e TASI

La lettera c) del comma 1 del Decreto riscrive il comma 691 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, che nella versione precedente permetteva ai Comuni di affidare non solo la TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ma anche la TASI ai soggetti che nel medesimo anno risultavano affidatari dell'IMU.

Il nuovo testo del comma 691, nel confermare la possibilità di affidamento diretto della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (che viene tuttavia vincolata al termine ultimo della scadenza del relativo contratto), elimina invece la facoltà di affidamento della TASI agli affidatari IMU, che già aveva sollevato pesanti dubbi di contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza.

Nella relazione illustrativa al decreto si sostiene che la giustificazione riguardo alla riconducibilità della nuova TARI ad un'ulteriore razionalizzazione della TARES, (il precedente tributo in vigore nel 2013), che legittima la deroga in questione, non può essere estesa alla TASI, tributo che, come affermato nella relazione illustrativa al Decreto, pur essendo collegato all'IMU per alcuni limitati aspetti della disciplina costituisce in effetti una nuova imposta del tutto autonoma rispetto alle forme di imposizioni precedenti.

Invero si nutrono alcuni dubbi sulla validità delle motivazioni addotte nella relazione illustrativa di sostanziale diversità della tra la disciplina della TASI e quella dell’IMU, alla luce peraltro degli interventi apportati dalla stessa Legge di conversione del Decreto, che aumentano invero i punti di contatto dei due tributi, sostanzialmente simili nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo. La stessa relazione illustrativa del Decreto in un suo differente passaggio definisce inoltre «osmotico» il rapporto fra TASI e IMU.

Si sottolineano poi le difficoltà operative che la mancata facoltà di affidamento della riscossione della TASI ai soggetti affidatari della riscossione dell’IMU creeranno ai Comuni, mettendo a rischio la partenza della riscossione dei primi acconti entro il termine previsto del prossimo 16 giugno 2014.

Le difficoltà riguarderanno soprattutto i Comuni che affidano la riscossione dell’IMU all'esterno e che trovano di fronte a due alternative, entrambe complicate da mettere in pratica nelle poche settimane che mancano all'avvio della riscossione: gestire direttamente la raccolta TASI, ricostruendo le strutture senza però ovviamente sforare i tetti di turn over e spesa di personale, oppure avviare una gara, che necessariamente non è pensabile mettere in piedi in tempi così ristretti e che può portare in molti casi ad affidare la TASI a un soggetto diverso da quello che riscuote l’IMU.

Disposizioni specifiche per la TASI

Maggiorazione TASI e detrazioni

Nel Decreto ci si pone l'obiettivo (come vedremo non del tutto raggiunto) di superare alcune delle criticità della nuova TASI, che per gli immobili adibiti ad abitazione principale di fatto sostituisce l'IMU ma che, a differenza della vecchia imposta, nella versione uscita dalla Legge di stabilità 2014 non prevedeva detrazioni fisse in grado di ridurre fino ad azzerare il carico fiscale sulle abitazioni di valore catastale più ridotto. Il comma 1, lettera a) integra la norma transitoria di cui al comma 677 della Legge di stabilità 2014 relativamente all'aliquota massima della TASI applicabile per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobile. Viene previsto che i Comuni possono deliberare un ulteriore incremento delle aliquote della TASI in deroga ai limiti previsti nel primo e nel secondo periodo del comma 677 per ciascuna tipologia di immobile, purché detto incremento non sia complessivamente superiore allo 0,8 per mille, e a condizione che con tale maggiore gettito siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta del tributo equivalenti o minori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

A copertura del mancato gettito di risorse determinatosi nelle finanze locali a seguito dell’abolizione dell’IMU sulla prima casa il nuovo comma 731 della Legge di stabilità, riscritto dalla lettera d) dell’articolo 1 del Decreto, attribuisce ai Comuni un contributo pari a 625 milioni di euro (125 milioni in più rispetto alla dotazione prevista dalla Legge di stabilità), con le modalità di riparto delle quote ai singoli comuni che viene demandato ad un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI dei singoli enti.

L’effetto pratico della combinazione delle due disposizioni sarà di generare una situazione di oggettiva incertezza, in cui gli enti probabilmente non opereranno alcuna scelta in materia di TASI perlomeno fino a quando con l’emanazione del Decreto previsto dal nuovo comma 731 non darà certezza sulle quote del contribuito di 625 milioni di euro ad essi spettanti.

Si nota che nella versione risultante dalla Legge di conversione del Decreto la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille perde il vincolo, inizialmente previsto, di destinazione il relativo gettito all’istituzione di equivalenti detrazioni.

Facendo presente che la TASI grava su tutti gli immobili, si può inoltre osservare che le nuove regole consentiranno perciò al Fisco immobiliare di aumentare ulteriormente il carico tributario sugli immobili diversi dalle abitazioni principali (seconde case, negozi, capannoni industriali, alberghi, uffici, centri commerciali eccetera) anche nei tanti Comuni in cui l'aliquota IMU ha raggiunto il massimo del 10,6 per mille già nel 2013, fino a raggiungere il tetto massimo complessivo combinato fra IMU e TASI dell'