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Lavoratori in mobilità assunti come apprendisti

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a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Le nuove norme sull'apprendistato, contenute nel Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 10 ottobre scorso, sono in vigore dal 25 Ottobre 2011.

I datori di lavoro possono, al fine di dare l'opportunità ai giovani di inserirsi nel mondo del lavoro, avvalersi delle 3 tipologie di contratto (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca).

Il Testo Unico sull'apprendistato contiene anche una disposizione – l'articolo 7, comma 4 – che consente al datore di assumere come apprendista il lavoratore posto in mobilità, al fine di fornirgli una qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso la norma non ha posto un limite di età.

Dal punto di vista contributivo, il datore di lavoro beneficia di uno sconto (10%) per i primi 18 mesi, cui si aggiunge l’incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito il lavoratore avente diritto, per ogni mensilità corrisposta, in caso di mancata assunzione.

Il testo sull'apprendistato, però, non riconosce l'allungamento dello sconto contributivo di un anno se il lavoratore viene riconfermato al termine del contratto di apprendistato.

Inoltre, per il lavoratore assunto in mobilità con il contratto di apprendistato non vige la regola del libero recesso dal rapporto in quanto non potrà essere licenziato che per giusta causa o giustificato motivo.

Tutto ciò porta a far pensare che tale tipo di contratto non sia conveniente per il datore di lavoro il quale, utilizzando gli incentivi fissati dalla legge n. 223 del 1991, potrebbe ricevere benefici più fruttuosi.