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Limitato dal giudice lo scampanio delle chiese

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Gentile Augias, il Tribunale di Roma con ordinanza del 9 maggio 2011, accoglendo il ricorso di residenti confinanti con la parrocchia Regina Pacis, ha limitato l'orario di gioco nei relativi campetti  (10-13,00/ 16-20,00) e lo scampanio ( dalle 7,00 e per 20 secondi di rintocchi).

Il divieto di immissioni ( luminose e rumorose per fari, gare  e campane) e' stato richiamato, ma contemperato con il diritto delle parrocchie all'esercizio di culto, per i giudici “assistito da garanzie, sia costituzionali (art. 7 Cost.), che legislative (art.2 legge 121/85: modifica Concordato del 1929).

Per la verita' il nuovo Concordato riconferma ” l' attenzione verso le esigenze religiose” del  mondo cattolico, che non dovrebbe travalicare il principio di uguaglianza (art.3 Cost.), seguito dall'art. 7 che “ospita” i Patti fra lo Stato e la Chiesa, le cui facoltaì e prerogative sarebbero ordinariamente tutelate dal diritto comune, come garantito in tanti Stati moderni, senza Concordati.

Anche la formazione dei partiti e' garantita dall'art. 49 della Cost., ma non se ne fa  conseguire alcun diritto esclusivo e continuo ad emissioni o manifestazioni di diversa natura,  tutte “assentibili o anche vietabili”.

Spiace rilevare che le autorita' ecclesiastiche restino insensibili al disagio lamentato dai cittadini, non rinunciando agli scampanii,da limitare almeno alle “ore di rispetto” (nel mio Comune  di nascita, Massafra, iniziano gia' alle ore 6,00 del mattino), convinte così di salvaguardare una egemonia, o una tradizione, comunque una delle tante, che “risuona” ora sempre più forzatura, se non cultuale, culturale e civica.

Giacomo Grippa (Lecce)