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Pubblico Impiego: le regole per il prepensionamento

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Coloro che intendono accedere al “prepensionamento” possono raggiungere i requisiti previsti entro il 31.12.2015 e non più entro il 31.12.2014

Estesa di un anno l'efficacia dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico, con le regole previgenti alla manovra “Salva-Italia” (D.L. n. 201/2011). Infatti, il limite ora è passato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. La novità è rilevabile all’interno del decreto “pubblico impiego” (art. 2 del D.L. 101/2013), il quale interviene anche sui prepensionamenti per chiarire l'ambito di applicazione dell'istituto in caso di dichiarazione di eccedenza di personale, e qualificare il prepensionamento, in caso di soprannumero, come risoluzione unilaterale del rapporto.

Prepensionamento pubblico – In via preliminare, è bene ricordare che l’istituto del prepensionamento nel settore pubblico è stato introdotto dall'art. 2 del D.L. 95/2012 per consentire alle amministrazioni centrali di riassorbire i soprannumeri determinati dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche, prima di ricorrere alla mobilità coattiva.

Campo di applicazione – Il nuovo decreto chiarisce che il ricorso allo strumento del prepensionamento è consentito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per i casi, appunto, di dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie. Pertanto, non è limitato solo alla P.A. centrale. Inoltre, chiarito che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, i prepensionamenti non potranno costituire immediatamente risparmi utili da calcolare ai fini della definizione del budget da destinare alle assunzioni, dovendo attendere la maturazione dei requisiti pensionistici secondo le regole ordinarie del D.L. n. 201/2011.

Estensione del limite – Come precisato in premessa, l’altra novità consiste nella possibilità di estendere fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico, anteriori alla riforma Monti-Fornero (D.L. n. 201/2011) per un numero di soggetti pari alle posizioni dichiarate eccedentarie.

Risoluzione unilaterale – Infine, viene chiarito che al momento del “prepensionamento” è il datore di lavoro pubblico a dover intervenire sul rapporto di lavoro del dipendente risolvendo unilateralmente il rapporto di lavoro.