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Asl di Lecce: sit-in Cobas del 17 Aprile assunzione pulitori concorso

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La scrivente O.S. Cobas di Lecce ha comunicato alla Questura di Lecce che il 17 Aprile 2023 si terrà un sit-in di protesta a Lecce nei pressi della sede della Direzione Generale dell’Asl in via Miglietta la mattina dalle 9,30 alle 14 per le assunzioni a tempo indeterminato per i vincitori/idonei del concorso per n.159 pulitori di Sanitàservice Lecce come già previsto e deliberato da Sanitàservice Lecce per il 1° luglio 2022.
La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego, da sempre ha sostenuto le ragioni dei vincitori ed idonei della graduatoria di n.159 pulitori di Sanitàservice affinché si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato e tempo determinato utilizzando la graduatoria concorsuale e lo scorrimento della stessa.
L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Viste le vicende degli ultimi giorni si torna a chiedere non solo l’assunzione dei 60 idonei il 1° luglio 2022, come previsto dalla Determinazione n.17 dell’11.4.2022 Sanitàservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale, ma anche la totale copertura delle vacanze in organico di unità di personale, che è stata accertata dalla stessa Sanitàservice Lecce, mediante i dati riportati sul prospetto relativo al Modello Organizzativo di Fabbisogno del Personale ausiliari/pulitori per l’anno 2023 e da cui si evince che, per l’anno 2023 le unità di personale mancanti, in qualità di ausiliari/pulitori è pari a 89 unità.
Si chiede, inoltre, di aggiungere al fabbisogno di n.81 i posti vacanti liberati da dimissioni volontarie e dai pensionamenti alla data odierna.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione con Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3768, in tema di società cd. “in house”, ha disposto che il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, come ha già osservato dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 29/08/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 29/08/2018), n.21378 impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Questa sentenza della Corte di Cassazione insieme ad altre ribadisce il principio che per lavorare in una pubblica amministrazione bisogna effettuare un concorso pubblico dove tutti i cittadini possono accedere e non solo una ristretta cerchia di lavoratori come avviene per una manifestazione di interesse oppure un avviso pubblico.
La manifestazione di interesse e l’avviso pubblico nella pubblica amministrazione quasi sempre vengono attivate solo nelle more delle procedure concorsuali. Quindi ancora una volta si nota che la centralità dell’ordinamento giuridico è rappresentato dal concorso pubblico accessibile a tutti i cittadini.
Lo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n. 864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.
Questo è il principio espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018. La suprema Corte afferma che la decisione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo scorrimento deve essere disposto salvaguardando i principi sanciti dall’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.
Nelle aziende come Sanitàservice non si accede al posto di lavoro, secondo un diritto di precedenza, ma rispettando delle regole pubblicistiche di trasparenza, pari opportunità e imparzialità”, come specificato anche dall’A.U. Sanità Service Foggia Massimo Russo il 4.1.2023, in un’intervista sul giornale “Foggia Today”, in risposta a personale uscente che avanzava il diritto alla stabilizzazione, chiedendo di avvalersi del cosiddetto diritto di precedenza.
Infatti, l’articolo 36, c. 2, del d.lgs 165/2001 stabilisce che le assunzioni a tempo determinato sono ammesse “nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”, dunque mediante concorso.
Per il reclutamento del personale delle società in house devono essere osservati i criteri di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, altrimenti non può essere disposta la conversione del rapporto a tempo determinato.
Nelle società in house come Sanitàservice Lecce il diritto di precedenza tramite il cd. interpello ex art. 24 comma1 del D.Lgs. 81/2015 non si può assolutamente applicare.
Infatti, secondo la Corte d’Appello di Reggio Calabria, proprio l’articolo 19 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016 «nello stabilire una sorta di equiparazione delle società a partecipazione pubblica agli enti pubblici veri e propri, quanto alle procedure di reclutamento del personale, introduce una vera e propria incompatibilità tra questo tipo di società e forme di assunzione che eludano l’obbligo della selezione con criteri di trasparenza e imparzialità». Procedendo con un’analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla diversa fattispecie della conversione dei contratti a termine stipulati illegittimamente, i giudici sottolineano che il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, «ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale», dovendo, pertanto, la regola della concorsualità essere rispettata pienamente.
Secondo consolidata giurisprudenza, il diritto di precedenza in favore chi ha prestato attività lavorativa part time per un periodo superiore a sei mesi per le assunzioni a tempo indeterminato non può trovare applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica. Ciò in quanto la sopravvenuta normativa introdotta per tale categoria di enti societari (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle società a controllo pubblico di stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», pena la nullità dei contratti di lavoro.
In merito al rapporto fra procedura concorsuale del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 35 e contratto di lavoro, si è osservato che “sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale” (Cass. n. 13884/2016).
Testo unico delle società partecipate cioè Decreto legislativo n° 175 del 19/08/2016 con l’art.19 “Gestione del personale” al comma 2. “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L’art.19 “Gestione del personale” al comma 4 “Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”.
Dalla lettura dell’art.19 comma 2 e comma 4 si evince la nullità delle procedure selettive che non rispettano l’art.35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Con l’ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, la Cassazione afferma che, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione o “conversione” di contratti di lavoro a termine nulli senza l’esperimento di apposite procedure concorsuali.
Non per ultimo il parere dell’Avvocatura Regionale fornito nella seduta della Sesta Commissione Lavoro della Regione Puglia del 01/03/2023 evidenzia e rimarca che la genesi del rapporto di lavoro deve avvenire solo ed esclusivamente con concorso pubblico negando a priori la possibilità di precedenza o interpello.
Si ribadisce il disposto inderogabile previsto dall’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Per il servizio di Emergenza Urgenza 118 si chiede l’internalizzazione a breve e lo scorrimento dei posti liberi per pensionamenti e inabilità alla mansione di autista soccorritore.
I Cobas continueranno a portare avanti questa battaglia, affinché le assunzioni del personale di categoria A, ausiliari/pulitori vengano effettuate come previsto dalla legge solo ed esclusivamente dalla graduatoria concorsuale di Sanitàservice che vede n.159 vincitori e per lo scorrimento celere della stessa per gli idonei.
Lecce, 17 Aprile 2023

Confederazione Cobas Lecce
Cobas Pubblico Impiego
Dott. Giuseppe Pietro Mancarella