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Bozza Decreto-legge “Cantiere Taranto” del 17 Dicembre 2019

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Art. 5 (Disposizioni urgenti in materia di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga)
1.Le Regioni e le province autonome, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3, art. 26 ter del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, possono concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, a seguito di autorizzazione da parte dell’INPS a cui compete l’accertamento della disponibilità finanziaria.

2. Per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, le Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l’applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell’ammortizzatore sociale.
Relazione illustrativa e tecnica. La disposizione si rende necessaria per salvaguardare i livelli occupazionali ed accompagnare i progetti di rilancio aziendale o di reindustrializzazione delle (sole) aziende le cui crisi risultano seguite dalle unità di crisi regionali e che non posseggono i requisiti per accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria ovvero abbiano fruito del numero massimo di settimane di CIGS e/o CIGO concedibili ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Nelle more dell’attuazione di piani di risanamento aziendale, anche le società in house delle Province e dei Comuni, altrimenti escluse dall’accesso alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria, potrebbero fruire della CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. La disposizione subordina la concessione della prestazione di CIGD da parte delle Regioni, per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per massimo ulteriori 12 mesi: Decreto-legge “Cantiere Taranto” Bozza n. 1 del 17 dicembre 2019 – ore 14

-a) alla effettiva residua disponibilità delle risorse assegnate alle regioni ai sensi dell’art.44, comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015, previa autorizzazione dell’INPS che monitora e verifica tale disponibilità, in quanto Ente Erogatore;

-b) all’applicazione di politiche attive, a carico della Regione, a favore dei lavoratori percettori della prestazione da impegnare in percorsi di formazione e di riqualificazione professionale.
Di seguito i dati sulla copertura finanziaria:
-1) i dati INPS aggiornati alla data del 26 settembre 2019, attestano che la Regione Puglia dispone di risorse residue, di cui al comma 6 bis, art.44, Decreto legislativo 148/2015, pari ad Euro 17 Milioni circa rivenienti dall’anno di gestione 2016, Euro 25 Milioni circa dall’anno 2015, Euro 21 Milioni circa dall’anno 2014. Quindi, è abbondantemente garantita la copertura dei costi delle prestazioni attivabili e stimabili in pochi milioni di Euro.
-2) Non sussistono oneri a carico della Finanza Pubblica poiché le risorse dell’art.44, comma 6 bis, del decreto legislativo 148/2015 sono già assegnate.

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