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Cassazione: reintegra sul posto di lavoro anche con il Jobs act

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Negli ultimi mesi, le aule di giustizia sono state interessate da una serie di ricorsi depositati nell’interesse dei lavoratori, toccati da un licenziamento illegittimo ed ingiusto. Per molti di loro giustizia è stata fatta, ottenendo dalla magistratura del lavoro, la reintegra nel posto di lavoro. La spada di Damocle invece permane su coloro che sono stati assunti sotto la vigenza del Jobs act. Alcuni magistrati hanno ritenuto opportuno applicare un risarcimento economico e non anche la reintegra. Una importante apertura viene proprio dalla Suprema Corte che con sentenza n.12174 del 8.5.2019 ha affermato che, anche ai sensi del Jobs Act, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore – che dà luogo alla reintegra dello stesso – comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.
Il Jobs act nella parte in cui non prevede una reintegra sul posto di lavoro, a causa di un licenziamento illegittimo è stato ritenuto lesivo dei diritti del lavoratore dal Comitato europeo dei diritti sociali poiché in contrasto con l’art. 24 della Carta sociale europea, che sancisce il diritto alla reintegra per ogni lavoratore ingiustamente licenziato, oppure, se questa non è concretamente praticabile, un risarcimento commisurato al danno subito, senza tetti di legge.

Avv. Alessandra Luchina

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