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chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Lequile (Le)

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Spett.le
Comune di Lequile
c.a. Sig.Sindaco Vincenzo Carlà

Spett.le
Istituto Comprensivo di Lequile
c.a. Dirigente Dott.ssa Spagna

Spett.le
Prefettura di Lecce
c.a. Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Rosa Trio

Spett.le
Regione Puglia
c.a. Presidente Dott.Michele Emiliano
c.a. Assessore Istruzione Dott. Sebastiano Leo

Spett.le
Ministero dell’Istruzione
c.a. Ministro Prof. Patrizio Bianchi

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale – Bari

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale – Lecce

Oggetto: chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Lequile (Le)


La scrivente O.S. Cobas Scuola di Lecce chiede chiarimenti sulla vicenda della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Lequile disposta dal Sindaco.
Tale richiesta è avanzata perchè non si comprendono le fonti normative di riferimento utilizzate da parte del Sindaco di Lequile per sospendere le lezioni scolastiche dal 10 gennaio sino al 14 gennaio 2022.
La scrivente O.S. Cobas Scuola ribadisce al Sindaco di Lequile che attualmente la Regione Puglia e nello specifico il Comune di Lequile non sono in zona rossa o arancione e non rientra tra le prerogative di un Sindaco o Presidente di Regione chiudere le scuole e pertanto si chiede l’immediata revoca dell’ordinanza. Si segnala inoltre che essendo le scuole chiuse non si può nemmeno affermare che vi siano dei contagi in classe in quanto si esce da un periodo di festività natalizie iniziate in anticipo per le scuole lequilesi con la DAD dal 22 dicembre 2021.
Non essendo stati rilevati ufficialmente dall’ASL di Lecce dei contagi tra gli studenti frequentanti la scuola perché ormai chiusa dal 22 dicembre 2021 attualmente non vi è la possibilità di contagio e quindi non si può appellare nemmeno al singolo contagio in classe per imporre la DAD come previsto dalla legge.
La DAD è divisiva in quanto alcune famiglie possono utilizzare una connessione veloce ed altre sono costrette ad utilizzare i telefonini con connessione che spesso lascia a desiderare ed altre ancora che non dispongono di nessun tipo di connessione.
Il c.d.“divario digitale” non può condizionare l’istruzione dei futuri cittadini.
Nell’Ordinanza n.02/2002 del 07/01/2022 del Sindaco di Lequile si legge che la chiusura è dovuta “al fine di predisporre il servizio straordinario di sanificazione” ma cinque giorni di sanificazione sembrano eccessivi per eliminare un potenziale virus da una scuola chiusa da circa 20 giorni. Tra l’altro se lo scopo reale è la sanificazione si poteva fare già dal 22 dicembre 2021 a scuola chiusa per festività natalizie.
Si fa presente inoltre che gli studenti con problemi di salute seguiti dall’Integrazione scolastica per questa decisione del Sindaco di Lequile rimarranno a casa senza supporto scolastico mentre i relativi Educatori ed O.S.S. essendo dipendenti da cooperative rimangono senza stipendio.
Le famiglie con genitori lavoratori per avere in figli in DAD non possono lavorare e devono chiedere ferie o aspettativa (retribuita e non) visto che lo smart working è limitato e non è previsto per alcune tipologie di lavoratori che sono obbligati alla presenza sul luogo di lavoro.
Si fanno i complimenti al Sindaco di Lequile per la sanificazione approfondita e le difficoltà create a studenti, famiglie e lavoratori.
Tuttò ciò premesso la scrivente O.S. Cobas Scuola contesta ed impugna l’ordinanza del Sindaco di Lequile il sig.Vincenzo Carlà chiedendone la revoca in autotutela perché nulla e contraria alla Legge n. 133 del 24 settembre 2021 di conversione in legge del decreto legge n.111 del 06/08/2021 ed altre disposizioni normative.
Il Decreto Legge del 6 agosto 2021, n. 111 all’art.1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) prevede che: “1. Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”.
L’ordinanza n.2/2022 del 07/01/2022 del Sindaco di Lequile è in palese contrasto con il diritto allo studio previsto dall’art.34 della Costituzione e leggi dello Stato e in particolare con il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, che all’art. 4 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” dispone che: “1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, pergli alunni si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”.
E’ scritta quindi a chiare lettere la volontà del Governo di garantire la scuola in presenza e in sicurezza per rispettare il diritto allo studio come previsto dall’art.34 della Costituzione repubblicana.
Si chiede pertanto alle Istituzioni in indirizzo di vagliare la legittimità dell’ordinanza n.2 del 07/01/2022 del Sindaco di Lequile.

Lecce, 09 Gennaio 2022

Confederazione Cobas Lecce
Cobas Scuola Lecce
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella

 

FOTO PIAZZA SAN VITO LEQUILE

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