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CUD 2013: la consegna dei datori di lavoro/enti pensionistici entro il 28 febbraio 2013.

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a cura del Dott. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

E' finalmente online il Modello CUD 2013, cioè Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, rilasciata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico per poter attestare le somme erogate e la relative ritenute effettuate e versate all'Erario.

Il modello di certificazione dovrà essere utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendenteequiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, corrisposti nel periodo d’imposta 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, nonché a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva. Nel modello, inoltre, trovano esposizione l’ammontare delle relative ritenute d’acconto subite e delle detrazioni effettuate.

Lo schema di certificazione unica è altresì utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2012 che non abbiano concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità per il rilascio della certificazione, entro il medesimo termine del 28 febbraio, della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), TUIR. Tale adempimento riguarda i notai, gli intermediari professionali e le società che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

Entro il 28 febbraio 2013 i datori di lavoro/enti pensionistici dovranno rilasciare il CUD 2013 al lavoratore. Importante adempimento in vista per i datori di lavoro che dovranno inoltrare entro il 28 febbraio 2013 la certificazione unica dei redditi relativi all’anno 2012 (CUD 2013) a dipendenti e collaboratori per rendere conto del rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, intercorso l’anno scorso in ogni aspetto sia fiscale che previdenziale. I datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno rilasciare la dichiarazione in duplica copia al contribuente entro il 28 febbraio 2013, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente se si interrompe il rapporto di lavoro.

Legge di Stabilità 2013– A tal proposito, appare opportuno ricordare che di recente la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 114, L. n. 228/2012) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile il CUD in modalità telematica. Tuttavia, il cittadino ha facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. A tal proposito, ricordiamo che di recente l’Agenzia delle Entrate ha licenziato tramite pubblicazione sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) il modello che i sostituti d’imposta devono consegnare, in duplice copia, al lavoratore. Da quest’anno, inoltre, c’è una novità importante: ossia la trasmissione del CUD in forma telematica (anche se il cittadino conserva la facoltà di riceverla in maniera cartacea).

L'invio del modello CUD al contribuente può essere fatto anche in formato digitale, il contribuente però deve disporre di strumenti adatti alla ricezione e alla stampa della documentazione. Il rilascio in forma cartacea è obbligatoria per gli eredi, o per i dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro

Il Modello CUD 2013 è formato da 3 parti :

  • la parte“Ariguarda i dati generali del lavoratore, pensionato o chi percepisce lo stipendio;

  • la parte“B, è relativa ai dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, altri dati, dati relativi ai conguagli,somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, redditi assoggettati a ritenuti d'imposta, compensi relativi ad anni precedenti, Tfr e indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata;

  • la parte“Ccontiene i dati previdenziali e assistenziali INPS per lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e INPS gestione ex INPDAP.

Termini di consegna– Il “CUD 2013”, che serve per documentare ciò che si è percepito nel periodo d’imposta 2012, va rilasciato entro il 28 febbraio 2013. Tuttavia, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la certificazione va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.

Le novità– Le novità sostanziali rispetto all’anno scorso riguardano, oltre ai punti relativi alla cedolare secca, il punto 123 in cui va inserito l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro che i lavoratori (di prima occupazione) possono portare in deduzione nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione al fondo di previdenza complementare; e il punto 126, dove il sostituto d’imposta dovrà indicare il numero degli anni residui (rispetto ai 20 originari). Viene modificata, inoltre, l'annotazione “CB”, che ora serve per rilevare l'ammontare dei sussidi, delle erogazioni liberali, nonché dei benefici in genere, esenti da imposta, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nelle aeree colpite dal sisma verificatosi nel 2012 (Bologna, Modena, Ferrara, Mantova ecc.) sia dai datori di lavoro operanti negli stessi territori, a favore dei propri dipendenti anche non residenti nelle medesime zone. Infine, nel “CUD 2013” trova posto anche l’agevolazione introdotta e prorogate nel 2011 relative all’imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale nel settore privato.

Nel modello 2013 trova conferma l’agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori perincremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da specifici accordi o contratti collettivi, e consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, con un massimale di 2.500 euro lordi.

Confermata, inoltre, l’agevolazione destinata ailavoratori impiegati all’esteroche facciano rientro in Italia, commisurato in una riduzione dell’imponibile fiscale nella misura dell’80% per i contribuenti di sesso femminile e del 70% per quelli di sesso maschile. Viene confermata, infine, la detrazione per il personale impiegato nel comparto sicurezza, prevista quest’anno per un importo pari a 145,75 euro.

Tra le novità contenute nel modello 2013, figura il cambiamento dell’importo della quota esente relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori transfrontalieri, che per il 2012 ammonta a 6.700 euro.

A partire da quest’anno, inoltre, per ilavoratori di prima occupazione sarà possibile fruire di una maggiore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005), utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I dati in questione dovranno essere inseriti nell’apposita sezione “Altri dati” (punto 122 e seguenti del CUD).

In allegato il Modello CUD 2013 e le istruzioni per il contribuente.