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Dichiarazione dei redditi nel 2014: cosa cambia.

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La Dichiarazionedei Redditi 2014 per l’anno di imposta 2013 va presentata dai contribuenti obbligati alla trasmissione o da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione ai fini Irpef sui redditi le spese sostenute nell’anno di riferimento della dichiarazione.

L’appuntamento più importante per tutti i contribuenti italiani è la dichiarazione dei redditi annuale che, salvo modifiche, andrà consegnata entro il 30 aprile al sostituto d’imposta o il 31 maggio al Caf o ai professionisti abilitati.

Buona parte delle novità fiscali introdotte durante tutto l'anno andranno ad impattare sulla prossima dichiarazione relativa ai redditi 2013.

La dichiarazione dei redditi annuale, segue specifiche scadenze in termini di presentazione che variano a seconda del modello che i contribuenti sono tenuti a compilare e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ovvero, se con Modello 730 o con l’Unico 2014.

Alla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale saranno obbligati circa 17 milioni gli italiani che hanno percepito redditi nell’anno 2013 di lavoro dipendente, co.co.co., contratti di lavoro a progetto, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale o prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Possono utilizzare il modello 730/2014  i lavoratori dipendenti, i pensionati, chi percepisce indennità sostitutive come integrazioni salariali o indennità di mobilità, i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi e agricole, chi è impegnato in lavori socialmente utili, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione del Modello 730 per effettuare la Dichiarazione dei redditi 2014 devono farlo entro le seguenti date:

  • Entro il 30 aprile 2014: se il modello viene consegnato al sostituto d’imposta, quindi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, che rilascia al contribuente copia della dichiarazione elaborata, il prospetto di liquidazione modello 730-3 che indica l’ammontare delle trattenute o l’eventuale rimborso spettante.
  • Entro il 31 maggio 2014: se il modello viene consegnato per la trasmissione al Caf o all’intermediario abilitato come un commercialista o associazione di categoria. Il soggetto incaricato alla trasmissione del 730, rilascia al contribuente la copia della dichiarazione elaborata, il prospetto di liquidazione modello 730-3 che indica la misura delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

La data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2014 potrebbe subire proroghe come spesso è successo negli ultimi anni, per cui è bene verificare i termini nello scadenzario aggiornato via via dall’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

Modello 730-1, in busta chiusa: il modello riporta la scelta per destinare l’8 per mille e il 5 per mille dell’IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF ”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. 

Il Modello 730 va consegnato al CAF o al professionista abilitato: I contribuenti scelgono di rivolgersi al CAF o ai professionisti abilitati, per la sola trasmissione del modello e della scheda in busta chiusa, per la scelta della destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille dell’Irpef, modello 730-1, oppure, possono chiedere assistenza fiscale per avere istruzioni e compilazione del modello 730 2014, in questo caso sarà richiesto un corrispettivo.

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico 2014 devono farlo entro le seguenti date di scadenza: 

  • entro il 30 settembre 2014: se il modello Unico viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN, oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati;
  • tra il 2 maggio e il 30 giugno 2014: se il Modello Unico viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano all’estero.

Il Modello UNICO persone fisiche 2014 va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2014. Devono utilizzare il modello Unico, i contribuenti che:

  • Hanno posseduto nell’anno 2013 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • Non sono hanno risieduto in Italia nel corso del 2013;
  • Hanno percepito nel 2013 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto;
  • Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
  • Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Altresì, devono presentare il Modello Unico, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf per dichiarare:

  • la proprietà la titolarietà di altro diritto reale su immobili situati all’estero;
  • il possesso di attività finanziarie all’estero;
  • per calcolare IVIE e IVAFE;
  • plusvalenze finanziarie;
  • investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • trasferimenti effettuati effettuati nel corso del 2012 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi 2014 tramite modello Unico e modello 730 sono i contribuenti che nel corso del 2013, hanno posseduto:

  • solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
  • solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato.

Sono molte le novità introdotte quest'anno in materia di dichiarazione dei redditi, tra cui l'utilizzo del 730/2014 anche da chi non ha più un datore di lavoro, l'aumento delle detrazioni per i figli a carico e l'ecobonus mobili per chi ha effettuato ristrutturazioni. Anche se si tratta di una bozza sono diverse le novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi 2014.

Tra le novità più rilevanti del 2014 c'è il caso dell'assenza del datore di lavoro. Fino ad ora, infatti, era necessario presentare il modello Unico e attendere almeno un anno per ottenere eventuali rimborsi. A partire da quest’anno, invece, ilavoratori dipendenti che non hanno più un sostituto d'imposta, come quelli che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, possono presentare il Modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato. L’ ampliamento dell'assistenza fiscale è stato previsto dall'art. 51-bis, D.L. n. 69/2013, a decorrere dall'anno 2014, anche i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto d'imposta che presentano una dichiarazione a debito, possono presentare il Mod. 730/2014 ad un Caf o a un professionista abilitato. Mentre per i redditi 2012 il decreto legge 69/2013, già per il 2013 consentiva a chi era senza datore di lavoro di potersi avvalere del 730/2013 “Integrativo” in “Situazioni particolari”) solo al contribuente che avesse un saldo a credito.

In questa maniera, a partire da maggio 2014, il contribuente potrà pagare l'importo impiegando i servizi telematici delle Entrate o tramite bollettino postale o bancario, intanto che il credito sarà rimborsato in pochi mesi direttamente sul conto corrente dall'amministrazione finanziaria.

L’ aumento delle detrazioni per i figli a carico  La Legge di Stabilità 2013, intervenendo sull'art. 12, TUIR, ha elevato, a partire dal periodo d'imposta attualmente in corso, l'importo delle detrazioni per familiari a carico da: euro 800 a euro 950 per ciascun figlio; euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.

Il bonus arredo è previsto unitamente al beneficio fiscale previsto per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio (spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), il D.L. n. 63/2013 ha disposto la possibilità di detrarre al 50%, nel limite di euro 10.000, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 relative: oltre che all'acquisto di mobili; anche all'acquisto di grandi elettrodomestici (classe energetica 'A+' ed 'A' o superiore per i forni), destinati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di ristrutturazione. Nel ‘Quadro E’ del modello 730 (oneri, spese detraibili e oneri deducibili) spunta anche una nuova sezione destinata alla casa in cui è possibile richiedere ilbonus del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su immobili, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Per le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio il D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR, nella misura del 50%, con il tetto massimo agevolabile pari ad euro 96.000.

Per gli interventi per la riqualificazione energetica il D.L. n. 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, aumentando la stessa dal 55% al 65%. La maggior aliquota del 65% è riservata alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.Il Modello 730 nel “Quadro E: oneri, spese detraibili e oneri deducibili” prevede una sezione rivolta alla casa, nella quale si può richiedere il bonus fiscale per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche su immobili, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Il “Quadro F” è interessante, invece,per quanti abbiano scelto di utilizzare la cedolare secca. L'articolo 4, D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato. La Legge di Stabilità 2013 ha inoltre diminuito, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione forfetaria dei canoni di locazione dal 15% al 5%. È bloccatainvece al 21% l’aliquota per chi ha concesso in affitto immobili a canone libero.Il Fisco stringe le maglie contro l'evasione fiscale immobiliare. Arriva così una norma ad hoc che, per quanto riguarda gli affitti, supera anche il limite dei pagamenti in contanti ora fissato a 1.000 euro. Non importa la cifra, il canone di locazione non può più essere pagato in contanti, ma solo attraverso pagamenti «tracciabili».

Nella dichiarazione dei redditi 2014 bisognerà indicare i redditi immobiliari non rivalutati.

Il 2014 è destinato a essere l'anno delle nuove tasse sulla casa. Si è passati dalla disputa “IMU SI – IMU NO” prima casa, per arrivare alle tante novità. IUC: è l'acronimo dell'Imposta unica comunale, che si paga sugli immobili. L'Imposta unica comunale c.d. I.U.C. è la sintesi dei tre tributi comunali sulla casa cioè  Imu, , la Tasi che sostituisce la parte di Tares sui servizi indivisibili, e la Tari che sostituisce la vecchia tassa sui rifiuti. Rimane l'Imu su seconde case e prime di lusso. Oltre alla coda della mini-Imu sulla prima casa è in arrivo anche la riforma del catasto. Il fisco immobiliare sarà  abbastanza pesante ed i suoi onerosi effetti per le famiglie sono destinati a farsi vedere solo a fine gennaio.

L'Imu prima casa scompare, ma rimane per le seconde. A questa si aggiunge la Tasi, che serve a ripagare i servizi indivisibili dei Comuni (come l'illuminazione o la pulizia delle strade). Per questo la pagheranno anche le prime case e anche gli inquilini, seppure in forma ridotta. L'aliquota Imu-Tasi, al momento, non può superare nel 2014 il 2,5 per mille sulla prima casa e il 10,6 per mille sulla seconda. Ma per dare ai Comuni maggiore flessibilità e risorse per introdurre detrazioni in favore di famiglie e meno abbienti potrebbe arrivare – il governo ci sta ragionando sopra – un aumento del tetto massimo d'aliquota al 3,5 e all'11,6 per mille. Al momento sono previste sulla Tasi detrazioni per single e case abitate solo per pochi mesi. La Tari, invece, è la nuova tassa sui rifiuti, analoga a quella appena archiviata: dovrà ripagare i servizi.

Novità anche per il CATASTO fabbricati, addio ai vani earrivano i “metriquadri”(MQ)per il calcolo dell’imposta. Infatti è a un soffio dall'essere approvata la riforma del catasto, che trasformerà l'archivio immobiliare dell'agenzia del Territorio: gli immobili saranno catalogati non più in base ai vani, ma utilizzando i metri quadrati e le rendite avranno valori di mercato. Possibile un riequilibrio tra vecchi e nuovi valori, ma l'operazione vuole essere a «invarianza di gettito».

La Leggedi Stabilità 2013 ha prorogato la detassazione di straordinari e premi di produttività e con D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sono stati fissati i requisiti reddituali e in particolare: l'imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva sarà pari a euro 2.500; il reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2012, dovrà essere stato al massimo pari ad euro 40.000.

In aumentano le detrazioni per lavoro dipendente per i redditi tra gli 8 mila e i 55 mila. La modulazione dei benefici farà si che le detrazioni saranno maggiori per i redditi più bassi (sui 200 euro l'anno fino a 20 mila di stipendio) per scendere gradualmente fino ad azzerarsi a quota 55 mila.

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, c.d. “Decreto IMU” ha disposto, per il 2013, la riduzione da euro 1.291,14 a euro 630,00 del limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi assicurativi relativi a polizze vita e infortuni (stipulate fino al 31/12/2000) e a quelli di morte, invalidità permanente e non autosufficienza (stipulate dal 1/1/2001). In discesa, invece, l'importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni che adesso sarà di 630 euro.

La Legge6 luglio 2012, n. 96 ha disposto che, per il periodo d'imposta 2013, le erogazioni liberali in favore di ONLUS.

Nel “Quadro E” sarà possibile richiedere sia le detrazioni del 24% (prima erano del 19%) per le donazioni alleonlus che quelle in favore delle popolazioni colpite da calamità (per un importo fino a 2.065 euro). Rientrano anche quelle devolute a partiti e movimenti politici (tra 50 euro e 10mila euro). Da quest’anno è inoltre possibile richiedere il bonus, fino a 1.032,91 euro, per le erogazioni a favore dell’Unione buddhista italiana e dell’Unione induista italiana, enti ai quali è anche possibile destinare l’otto per mille dell’Irpef.

 Nella dichiarazione dei redditi 2014 le spese mediche vanno segnate al lordo della franchigia di 129,11 euro.

Altra novità è data la possibilità a tutti i contribuenti di utilizzare il credito che vantano con il fisco per ridurre o per pagare altre imposte, tramite il nuovo “Quadro I”. Si tratta, ad esempio, dellaTares (la tassa sui rifiuti e servizi) ed eventuali altre tasse non elencate nel 730/2014, ma per le quali il pagamento va effettuato con il modello F24.

Infine, le cartelle Equitalia ricevute entro il 31 ottobre 2013 potranno essere saldate entro il 28 febbraio 2014 pagando solo la somma originaria e non gli interessi e la mora. 

a cura del Dott.Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti