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Il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) affolla gli uffici INPS, copiose le domande di trasferimento degli accrediti figurativi per servizio militare pervenute all’Istituto dal FPLD

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a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Premessa– L’INPS, con il messaggio n. 23190 del 6 dicembre 2011, ha comunicato che stanno pervenendo numerose domande di trasferimento degli accrediti figurativi per servizio militare dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) alla gestione dei lavoratori autonomi e conseguente ricostituzione di pensioni liquidate, anche con vecchie decorrenze, sulla base di contribuzione mista (da lavoro dipendente ed autonomo).

L’accredito figurativo – Quando l'interessato è costretto ad interrompere l'attività per vari motivi (servizio militare, gravidanza, disoccupazione, malattia, cassa integrazione) non vengono più versati i contributi obbligatori legati allo svolgimento di un lavoro. Pertanto, per evitare che il lavoratore rimanga senza contributi, la legge prevede che vengano accreditati nei suoi confronti i “contributi figurativi”. Essi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione e sia per aumentarne l’importo; mentre, non vengono conteggiati a tal fine: i periodi di malattia, ed i periodi durante i quali è stata riscossa l'indennità di disoccupazione. Con riferimento ai contributi figurativi per il servizio militare, essi sono accreditabili per i periodi prestati:
– successivamente al 30 giugno 1920, per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi;

 – tra il 25 maggio 1915 e il 1 luglio 1920, nella prima guerra mondiale (Circ. 53453 Prs del 2.7.1971);

 – tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, nella seconda guerra mondiale.

 Mentre non risultano accreditabili per i periodi di:

– detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa (sono pertanto accreditabili i periodi di detenzione seguiti da sentenza assolutoria);

– licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
– diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;

– assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia (circ. 548 R.C.V./6 del 14.1.1981);

– licenza concessa per motivi privati o a domanda;

– servizio militare prestato nelle formazioni della ex Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), dopo l’8 settembre 1943;

– servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.

Circolare n. 222/1969 – Al riguardo, la circolare INPS n. 222 del 1969 stabilisce che se il richiedente risulta iscritto, oltre che alle gestioni speciali dei CD/CM, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, anche all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi per servizio militare debbono essere accreditati in quest'ultima assicurazione, facendo esclusivo riferimento ai contributi versati in tale assicurazione. La medesima circolare conferma però che: “… qualora in sede di liquidazione della pensione dovesse risultare che l'interessato, pur con i contributi figurativi, non raggiunge il diritto nell'assicurazione generale obbligatoria e che l'accredito dei contributi nell'assicurazione artigiani, anziché in quella comune, comporta un concreto divario nell'ammontare della pensione, potrà essere effettuata la variazione dell'accredito dall'una all'altra gestione assicurativa…”. Infine il messaggio INPS dispone che, una volta sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 1526 del 21/01/2011 e conformemente al parere espresso dal Coordinamento Generale Legale dell’INPS, possono essere accolte le istanze dei pensionati tese ad ottenere il citato trasferimento contributivo e la conseguente ricostituzione della pensione.