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La dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)

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a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende richiedere nel corso dell’anno.

La dichiarazione sostituisce, in tutto e per tutto, i certificati e la documentazione originaria. Sarà compito dell’Amministrazione che riceve la dichiarazione sostitutiva unica controllarne eventualmente il contenuto e la veridicità. Il cittadino che presenta la Dsu, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara.

La dichiarazione è definita “Unica”, sia perché è il mezzo attraverso cui si può accedere e richiedere tutti i sostegni e le facilitazioni previste dalle leggi, sia statali, regionali e locali, sia perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio.

Il cittadino ha perciò tanti “sportelli” a cui si può rivolgere per ottenere un’attestazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al sistema informativo dell’ISEE istituito presso l’INPS.

La presentazione all'Inps può essere effettuata on line, seguendo questo percorso:

Servizi online > Servizi per il cittadino > Isee > Acquisizione.

L'accesso ai servizi del portale Inps richiede di possedere un apposito PIN, che va richiesto una tantum all'Ente, tramite un servizio accessibile direttamente dalla home page del sito.

La dichiarazione sostitutiva unica è valida per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La DSUsi può presentare in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. Si presenta una sola volta all'anno e vale per tutti i componenti del nucleo familiare. E' possibile modificarla anche prima della scadenza su richiesta dell'Ente erogatore o se sopraggiungono cause che modificano la situazione reddituale del nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama prestazioni sociali agevolate.

Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

Alcune prestazioni sociali agevolate sono ad esempio:

  • Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
  • Assegno di maternità;
  • Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia;
  • Mense scolastiche;
  • Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
  • Agevolazioni per tasse universitarie;
  • Prestazioni del diritto allo studio universitario;
  • Servizi socio sanitari domiciliari;
  • Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc;
  • Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
  • Altre prestazioni economiche assistenziali;

Sulla base di tale dichiarazione, si calcolano l’Ise,  l’Isee ed eventualmentel’Iseu.

La dichiarazione sostitutiva unica è composta:

  • da un modello base, in cui devono essere indicate le prestazioni da richiedere e che raccoglie le informazioni che riguardano l’intera famiglia;
  • da un allegato, che raccoglie le informazioni relative ad ogni componente della famiglia. È quindi necessario compilare tanti allegati quanti sono i componenti il nucleo familiare;
  • dalle istruzioni per la compilazione dei vari riquadri del modulo.

Se, nel corso dell’anno, le condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare cambiano è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica.

Il modello ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal Dpcm 9 Aprile 2001, e precisamente:

  • i redditi e i patrimoni dei fratelli/sorelle sono calcolati al 50%;
  • sono presi in considerazione redditi e patrimoni posseduti all'estero;
  • lo studente avente nucleo familiare a se stante potrà essere considerato indipendente solo qualora si verifichino le condizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001.

Per ottenere gratuitamente il rilascio dell’attestazione ISEEU, lo studente deve rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato con l’Università, che trasmette i dati relativi al valore ISEEU direttamente alla banca dati dell’Università.

I CAF convenzionati provvedono dal mese di luglio a prestare adeguata assistenza agli studenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

L’Università non si occupa dell'assistenza nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica perchè il servizio è svolto esclusivamente dai CAF convenzionati, per conto dell’Università.

L’attestazione ISEEU può essere rilasciata anche da un CAF non convenzionato con l’Università. In questo caso è necessario consegnare una copia, entro il termine previsto, presso gli sportelli delle Segreterie studenti, in quanto i dati non sono trasmessi per via telematica.

La dichiarazione e i dati dichiarati in essa tramite possono essere oggetto di controlli, per verificarne la veridicità. In base alla Legge n. 183 del 2010, l'Agenzia delle Entrate può confrontare quanto dichiarato con i dati a propria disposizione o anche richiedere informazioni agli istituti finanziari, in merito a quanto dichiarato su conto in banca e investimenti, ecc..

Un ulteriore accertamento della veridicità della DSU può essere effettuato dalla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza esegue un controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari e delle persone che beneficiano delle prestazioni agevolate. Ovviamente il dichiarante in caso di dichiarazione non veritiera è sottoposto a responsabilità penale.

La presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il modello Isee

La nuova disciplina Isee ha previsto che le trasmissioni devono avvenire per via telematica quindi solo on line eliminando di fatto le lunghe file agli sportelli.

Con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2011, l’INPS interviene per illustrare le nuove regole in merito alle principali modifiche apportate alla disciplina dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dall’art. 34 della L. n. 183/2010, il c.d. “collegato lavoro”. La novità più rilevante riguarda la possibilità per il soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata, di presentare in via telematica la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite l’apposita procedura informatica presente sul portale ISEE del sito internet dell’INPS. Con riferimento, invece, all’individuazione di nuove componenti di reddito da dichiarare ai fini ISEE, l’INPS precisa che i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio, quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello UNICO, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU.