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Lettera aperta: “Il seguito del ……seguito della questione Consorzio di bonifica Arneo

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Egregio Sig. Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni,
spiace ritornare ancora una volta su un argomento a noi particolarmente a cuore e sul quale nel tempo avremmo sperato in una convergenza di vedute disapprovando e sconfessando l’atteggiamento prevaricante e opprimente verso la ns cittadinanza da parte del Consorzio di bonifica dell’Arneo, con le sue continue ed ingiustificate richieste di pagamento.

Infatti a sostegno delle ragioni addotte nelle sue pretestuose imposizioni, giova evidenziare che lo stesso si avvale e si fa forte di una sentenza n. 7664 del 2-4-2020 della Suprema Corte che così recita : “… costituisce infatti principio consolidato, dal quale non v’è ragione di discortarsi”, che “in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio specifico e diretto derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (cfr. Cass. nn. 9511/2018, 24356/2016, 23220/2014).

Di contro ignora, forse volutamente, altre sentenze della Corte Costituzionale quale la n. 188 del 10 ottobre 2018, che sancisce definitivamente “che la legittimità dell’imposizione fiscale deve derivare, non soltanto dalla fruizione meramente astratta dell’attività di bonifica dei Consorzi, ma dalla fruibilità concreta da parte dei proprietari, conseguente alla stessa imposizione solo in presenza di un beneficio fondiario per l’utente. Il contribuente in ogni caso è sempre ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio fondiario (sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia quantificato il contributo), anche se non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione) e, se riuscisse a provare l’illegittimità del pagamento richiesto, il giudice tributario potrebbe anche disapplicare “il piano di classifica” e annullare la cartella emessa allo scopo (Cass. n.8079 del 23-4-2020)…..”.

Alla luce di quanto sopra, a maggior ragione appare incomprensibile perché nel tempo le ns diverse istanze di accesso agli atti, a cui insieme agli strumenti di democrazia diretta (Audizione aperta) trasparenza e imparzialità noi non rinunceremo mai, per capire se nel lontano 2012 al cosiddetto “Piano di Classifica” inviato al ns Comune, venne data dagli Uffici competenti la dovuta evidenza pubblica al fine di portare il contribuente a conoscenza o conoscibilità ovvero consentirgli tecnicamente di poter contrastare la richiesta del tributo.

E ancora, esperite le opportune verifiche, giusta delibera di G.M. n. 82 dell’11-6-2012, nei tempi e nelle modalità dovute, furono inviate le osservazioni a quel Piano, già all’epoca infondato e incongruo visto che a quella data sicuramente le case di abitazione, una volta terreni agricoli, erano impropriamente inserite in quel perimetro di contribuenza consortile, mentre invece ricadevano in zona completamente urbanizzate servite da opere di fogna bianca ed assoggettate al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria come previsto dalla legge Bucalossi (n.10/1977) ?

Del resto, come già ribadito, sulla vicenda si era espressa anche la Federconsumatori di Brindisi nella figura del suo Presidente, evidenziando come la normativa in materia assegna compiti specifici ai Comuni del bacino, esortandoli a verificare la fondatezza della perimetrazione del territorio che effettivamente li riguarda.

Non si può dire quindi che la “Questione Arneo” non è di competenza di codesta Amministrazione Comunale, anzi il tutto ruota intorno ad un Piano di classifica e ripartizione datato nel tempo, da rideterminare urgentemente, con la conseguente revoca, in quanto conseguenti a quel Piano, sia delle vecchie cartelle di pagamento notificate negli anni precedenti, sia, come Lei già conosce, degli ultimi avvisi bonari recapitati a pioggia in questi giorni a tantissimi cittadini sanvitesi e in cui per far lievitare e superare l’importo di 12 euro, sono stati furbescamente accorpati più anni (3/4 anni).

Insomma una ragione ed un obbligo in più da parte Sua e della Sua Giunta, a farsi finalmente e concretamente carico di una vicenda che politica, come da noi nel tempo insistentemente dichiarato, è sempre stata, anche se oggi come ieri, risulta difficile riconoscerlo ed ammetterlo.

Troppo tempo si è perso e anche su un’altra circostanza e cioè l’incontro del 16-3-2021 con i funzionari dell’Arneo (vedi nota n. 3749 di prot. del 16-3-2021) , ci saremmo aspettati non dico di essere invitati, ma almeno sapere di cosa si è dibattuto, quali sono state le conclusioni sicuramente contenute e riportate in apposito verbale di cui oggi, nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A, chiediamo copia.

Una cittadinanza indifesa e perplessa sul da fare, aspetta da Lei e dalla Sua Giunta, come tante volte da noi sollecitate, azioni urgenti e risolute, restare in silenzio e non mobilitarsi contro il Consorzio vuol dire perdere un’utile occasione per difendere i cittadini sanvitesi vessati da una imposizione iniqua ed illegittima.
Tanto per quanto di ns conoscenza e dovere.

Il Segretario
F.to : D’Adamo

Il Presidente
F.to : Brancasi

Manifestazione a Bari del 2 Dicembre 2022 – Sciopero Generale Confederazione Cobas