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licenziamento dei 5 lavoratori c.d.storici in regime di clausola sociale ex art.50 D.Lgs. n.50/2016 e delibera ANAC 114 del 13/02.2019. Reintegra immediata

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Spett.le
Comune di Veglie
c.a. Sindaco Dott.Paladini

Prot.n.067/2020-C.L.P.

Oggetto: licenziamento dei 5 lavoratori c.d.storici in regime di clausola sociale ex art.50 D.Lgs. n.50/2016 e delibera ANAC 114 del 13/02.2019. Reintegra immediata

La scrivente Organizzazione Sindacale Cobas Lecce comunica che il bando del Comune di Veglie all’art.6 dispone “condizioni particolari di esecuzione – clausola sociale” rimandando all’art.50 del D.Lgs. 50/2016 nonché alla delibera ANAC n.114 del 13/02/2019.
La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all’interno della lex specialis di gara. L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo è riportato nel contratto.
Infatti, l’art.3 della delibera ANAC n.114 del 13/02/2019:
o “Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
o Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, prestando particolare attenzione all’anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale.
o La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.”
Per questi motivi riteniamo il cambio di contratto operato dalla società “La Fenice” da CCNL autorimesse e noleggio automezzi al CCNL Multiservizi non sia conforme al bando di concorso pubblicato dal Comune di Veglie.
Alla luce di quanto su esposto riteniamo che sia stata violata la clausola sociale come prevista dal bando di gara in quanto il cambio di CCNL non è contemplato nel bando.
Infatti il bando aggiudicato dalla “La Fenice” riporta la foto alla situazione reale di sei mesi prima e quindi il CCNL da applicare rimane autorimesse e noleggio automezzi.
Inoltre, l’art.4 “Il rapporto con i contratti collettivi” della delibera ANAC n.114 del 13/02/2019 recita che: “Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.”
Quindi in virtù dell’art.4 della delibera ANAC n.114 del 13/02/2019 si deve applicare il CCNL originario cioè autorimesse e noleggio automezzi e si può derogare tale disposizione normativa sono se è più favorevole ai lavoratori.
L’applicazione del CCNL Multiservizi a nostro avviso è più favorevole per il datore di lavoro e non applicabile in quanto non prevede le mansioni adeguate a quelle realmente svolte dai lavoratori.
Per questi motivi si chiede la reintegra immediata del personale illegittimamente licenziato o non riassunto con il CCNL Multiservizi dalla società “La Fenice”.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, si chiede un incontro urgente per la discussione della vicenda presso il Comune di Veglie alla presenza della società appaltatrice “La Fenice”.

Lecce, 09 Marzo 2020

Confederazione Cobas Lecce
Cobas Lavoro Privato
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella