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operatori in pandemia e validità ed utilizzo graduatoria concorso O.S.S. di Foggia.

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La Confederazione Cobas Pubblico Impiego Puglia con la presente torna a sottoporre alla Vostra attenzione, la situazione in cui si trova una categoria di operatori sanitari e precisamente gli O.S.S. del concorso a tempo indeterminato della Regione Puglia per titoli ed esami degli Ospedali Riuniti di Foggia.
Si segnala che con delibera di Giunta n. 869 del 15.06.2022 la Regione Puglia ha avviato una campagna di stabilizzazioni a 36 e 18 mesi di O.S.S. con la graduatoria di concorso ancora valida sino al prossimo 05 novembre 2022 e quotidianamente si ricevono telefonate con richiesta di informazioni e di segnalazioni di ingiustizia da parte degli idonei. Si pensi che verranno stabilizzati O.S.S. che si trovano nelle “ultime” posizioni del concorso di Foggia e gli idonei resteranno a casa anche se per meritocrazia sono prossimi alla chiamata a tempo indeterminato.
Questa situazione mortifica di fatto la meritocrazia che dovrebbe premiare chi studia e si impegna per vincere un concorso pubblico per titoli ed esami dove ci sono diverse decine di migliaia di partecipanti.
Il TAR di Bari sez. I, 20/12/2018, n.1653 per l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria di concorso difende la pretesa del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ma non tra i vincitori, allo scorrimento della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché con essa si fa appunto valere il diritto all’assunzione sancito dall’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, salvo che la pretesa allo scorrimento della graduatoria ed il sotteso diritto all’assunzione sia leso da un provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, investendo in tal caso la contestazione l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo, quale giudice dei concorsi pubblici ai sensi del citato comma 4 dell’art. 63, d.lg. n. 165.
Col Decreto Reclutamento è stato deciso che, in caso di più graduatorie di concorso, lo scorrimento dovrà essere fatto attingendo alla graduatoria più vecchia e non contemporaneamente a tutte quelle aperte. Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 7 giugno 2021 n. 15790.
Lo scorrimento delle graduatorie preesistenti è pertanto considerato uno strumento rispondente alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi necessari per l’esperimento di nuove procedure concorsuali che inducono le Amministrazioni ad optare verso la modalità più rapida per la provvista del personale
Per tale ragione, con il D. L. 31 agosto 2013, n. 101 “c.d. D’Alia” (convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125) emanato con l’espressa finalità di razionalizzare le procedure assunzionali delle Pubbliche Amministrazioni, si è stabilito (art. 4), tra l’altro, che i posti resisi fisiologicamente vacanti nel tempo “devono” essere coperti attingendo dalla specifica graduatoria vigente per il medesimo profilo professionale.
Con specifico riferimento alla posizione giuridica dei candidati idonei, per la prevalente giurisprudenza la stessa ha consistenza di interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria nel caso di aumento del numero dei posti vacanti nella medesima Amministrazione, ovvero in altra, se eventualmente convenzionata. Per differenti impostazioni, tale posizione è stata configurata in termini di vero e proprio diritto soggettivo allo scorrimento ovvero, all’opposto, come mera aspettativa e, pertanto, non tutelabile in sede giudiziaria.
Il favore dell’ordinamento allo scorrimento delle graduatorie è stato affermato nella nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011, n. 14, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza mediante un’interpretazione oramai consolidata. Con tale decisione il Supremo consesso della giustizia amministrativa, ha sancito il principio secondo cui sussiste un “rigoroso” obbligo di motivazione del provvedimento lesivo degli interessi degli idonei di una graduatoria vigente, con riferimento alle ragioni che impongono l’opzione di indire un nuovo concorso. Sulla base di tale orientamento, recepito come visto dal Legislatore del 2013, lo scorrimento delle graduatorie preesistenti può quindi considerarsi il sistema ordinario di reclutamento del personale da parte delle Amministrazioni, mentre l’indizione del concorso costituisce l’eccezione e richiede, pertanto, un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei rispetto alle preminenti esigenze di interesse pubblico.
E’ necessario precisare, da ultimo, che l’istituto dello scorrimento delle graduatorie
concorsuali non può essere utilizzato per la copertura di “posti di nuova istituzione o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”, prescrizione che sebbene riferita ai soli enti locali (art. 91, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) risulterebbe espressiva di un principio
generale valido per tutte le Amministrazioni pubbliche.
Il presente approfondimento trae spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 novembre 2017, n. 27194 ove i giudici si sono soffermati sull’annosa questione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria di un concorso pubblico, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria. Il giudice del riparto ritorna sulla “vexata quaestio” del diritto all’assunzione nella Pubblica Amministrazione per gli idonei non vincitori, pronunciandosi in continuità all’orientamento consolidatosi in seno alla stessa Corte. Più precisamente, le Sezioni Unite confermano che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda in cui il candidato idoneo possa vantare un “diritto perfetto” all’assunzione analogamente a quanto previsto per gli originari vincitori del concorso derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato. In mancanza del provvedimento di assunzione, pertanto, l’interessato può adire il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l’immissione in servizio anche con pronuncia costitutiva della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Sul punto, recentemente, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che la scelta operata dall’ente, a monte, di privilegiare lo scorrimento delle graduatorie, in luogo dell’indizione di un nuovo concorso, laddove risulti manifestata chiaramente da atti interni e circolari, “consuma” la discrezionalità: ciò equivale a dire che, in pratica, così facendo l’ente si obbliga a scorrere e dunque, in maniera corrispondente, riconosce agli idonei un vero e proprio diritto allo scorrimento (T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza n. 4275 del 2021).
In alcune sentenze come ad esempio in T.A.R. Campana, Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5814 si osserva infatti che nell’attuale ordinamento l’utilizzazione delle graduatorie dei candidati utilmente collocati in graduatoria deve essere preferita rispetto all’adozione di una nuova procedura concorsuale salvo che l’Amministrazione dimostri puntualmente e con motivazione congrua, l’esistenza di ragioni a sostegno della scelta di attivare un nuovo concorso.
Lo aveva detto, qualche anno prima, anche il Consiglio di Stato con la fondamentale sentenza in Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, secondo cui in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.
Così a partire dalla “storica” sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, n. 14 del 28 luglio 2011, che ha appunto chiarito come l’Amministrazione debba sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso.
Per le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020 ci sarà una validità per soli due anni a decorrere dalla data di approvazione, anziché tre, con conseguente modifica apportata al Testo Unico Pubblico Impiego del comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.
Sul bando di concorso per il reclutamento degli O.S.S. del Riuniti di Foggia la validità della graduatoria era di 3 anni.
Nella Regione Puglia il concorso a tempo indeterminato per Operatori Socio Sanitari (OSS) di Foggia vanta circa 14 mila tra vincitori ed idonei molti dei quali assunti a tempo determinato per 4 mesi e poi rinnovati per altri 4 mesi ma successivamente mandati a casa. Parliamo di circa 400 operatori tra le varie Asl, solo a Lecce circa n.110.
Questa situazione è assurda in tempi di pandemia. Non si può assistere in silenzio a questa turnazione di personale assurda in tempi di pandemia e per questo si chiede lavoro stabile per tutti i circa 14mila idonei con la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con le reali esigenze delle strutture sanitarie, ospedaliere e di prossimità, svincolando le dotazioni organiche dai limiti stabiliti per la spesa del personale. Si chiede inoltre che la validità della graduatoria sia prorogata sino al suo esaurimento. La fungibilità di queste graduatorie, infatti, evita anche di creare altro precariato e di ricorrere per il reclutamento di urgenza ad avvisi pubblici o al reclutamento di personale interinale.
Si chiede pertanto l’allungamento della durata delle graduatorie di concorso per il reclutamento del personale sanitario (O.S.S.) e di dirimere la vicenda delle stabilizzazioni in vigenza di graduatorie di concorso a tempo indeterminato come previsto dall’art.97 della Costituzione.
Si chiede l’applicazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione oltre all’art.3 principio di uguaglianza, art.4 diritto al lavoro, e tutti gli altri principi costituzionali e conseguenze che ne derivano.
La delibera di Giunta n. 869 del 15.06.2022 la Regione Puglia ha avviato una campagna di stabilizzazioni a 36 e 18 mesi di O.S.S. con la graduatoria di concorso ancora valida sino al prossimo 05 novembre 2022.
La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego quotidianamente riceve telefonate con richiesta di informazioni e di segnalazioni di ingiustizie subite da parte degli idonei a causa delle stabilizzazioni.
Spesso tutte le Asl pugliesi si lasciano trascinare dalle altre sigle sindacali nella priorità assunzionale del personale da stabilizzare tralasciando i diritti sacrosanti degli idonei della graduatoria del concorso a tempo indeterminato del Riuniti di Foggia.
La Regione Puglia non richiama le Asl all’unicità ed omogeneità delle assunzioni del personale O.S.S. su tutto il territorio pugliese.
Si chiede di posticipare questa “stabilizzazione accelerata” che ha previsto i mesi di servizio da 36 a 18 dando priorità assoluta alla vigente graduatoria di concorso a tempo indeterminato come quella degli OSS del Riuniti di Foggia.
L’art. 97 comma 4 della Costituzione che dispone: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” non può essere stralciato da un comma di una legge di bilancio per lasciare a casa idonei di un concorso per titoli ed esami a tempo indeterminato chiamati in servizio per 8 mesi complessivi favorendo delle stabilizzazioni per operatori che provengono da avvisi pubblici con 18 mesi di servizio.
Bisogna precisare che questi avvisi pubblici vengono spesso effettuati dalle Pubbliche amministrazioni nelle more dell’espletamento dei concorsi e da questi avvisi viene creato spesso precariato.
Questa situazione mortifica di fatto la meritocrazia che dovrebbe premiare chi studia e si impegna per vincere un concorso pubblico per titoli ed esami dove ci sono diverse decine di migliaia di partecipanti.
Si chiede alla Regione Puglia di assumere in blocco tutto il personale O.S.S. assente nelle varie Asl pugliesi dalla graduatoria del concorso a tempo indeterminato del Riuniti di Foggia attualmente in vigore sino al 05 novembre 2022 chiedendo a tutte le Asl di uniformarsi su questa vicenda.

Lecce, 07 Ottobre 2022

Confederazione Cobas Puglia
Cobas Pubblico Impiego
Roberto Aprile
Giancarlo Petruzzi
Giuseppe Pietro Mancarella

https://youtu.be/0v4wAS2SP-0?t=7806