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Pensionati l’invio del “Modello RED 2011” entro il 28 Febbraio 2013

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I pensionati che non hanno ancora inviato il “modello RED 2011”, devono trasmetterlo entro il 28 Febbraio 2013, previa revoca dell’assegno. 

I pensionati che sono stati soggetti all’invio delle lettere dall’INPS nei giorni scorsi, in cui si affermava la sospensione delle prestazioni collegate al reddito – in quanto non risulta inviato ancora il “modello RED” relativo ai redditi all’anno 2010 – hanno tempo fino al 28 febbraio 2013 per chiarire la propria pensione. A tal proposito, viene chiarito che la prestazione collegata al reddito è stata considerata inadempiente anche nel caso in cui la dichiarazione reddituale sia risultata assente per uno dei soggetti del nucleo tenuti alla dichiarazione. Infatti, non è sufficiente che il pensionato abbia dichiarato che il familiare, la cui dichiarazione risulta assente, sia fiscalmente a suo carico, né che il titolare della prestazione abbia dichiarato i propri redditi all’Amministrazione Finanziaria senza indicare i redditi del coniuge, nel caso in cui i redditi del coniuge siano rilevanti ai fini della prestazione percepita. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 230/2012. 

“Modello RED” – Come è noto, il diritto e/o l'importo di molte delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'INPS è correlato ai redditi posseduti dal titolare della prestazione, dal suo coniuge e, per i trattamenti di famiglia, anche dai soggetti a carico del pensionato. Ora, ai soggetti risultati inadempienti rispetto alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 è stato inviato il sollecito a trasmettere le informazioni reddituali (compresi i soggetti che fanno parte del nucleo familiare del percipiente). Al riguardo, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che la verifica della presenza della dichiarazione è stata effettuata con riferimento a tutti i canali informativi (dichiarazioni on-line da parte del cittadino, trasmissione da parte degli intermediari abilitati, acquisizione da parte della sede, dati forniti dall’Agenzia delle Entrate). 
Termine per la regolarizzazione – Il termine ultimo per far pervenire tutta la documentazione necessaria alla Sede INPS territorialmente competente è il 28 febbraio 2013. A ricordare la scadenza è anche il contenuto della lettera, all’interno della quale tra l’altro il pensionato viene avvisato che “l’Istituto ha disposto la sospensione delle prestazioni legate al reddito da Lei percepite”, precisando altresì che tale sospensione “verrà resa operativa nel corso dell’anno 2013”.
Chiarimenti – Ciò detto, l’INPS ritiene che il titolare della prestazione collegata al reddito è stato considerato comunque inadempiente anche nel caso in cui la dichiarazione reddituale è risultata assente per uno dei soggetti del nucleo tenuti alla dichiarazione. Infatti, non è sufficiente che il pensionato abbia dichiarato che il familiare, la cui dichiarazione risulta assente, sia fiscalmente a suo carico, né che il titolare della prestazione abbia dichiarato i propri redditi all’Amministrazione Finanziaria senza indicare i redditi del coniuge, nel caso in cui i redditi del coniuge siano rilevanti ai fini della prestazione percepita. Per questo motivo, il titolare è stato sollecitato a dichiarare espressamente la situazione reddituale del familiare. A tal fine, nella lettera inviata all’interessato è indicato il soggetto per il quale le informazioni reddituali non sono presenti e sono state illustrate anche le modalità multicanali rese disponibili per l’inoltro della comunicazione.