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reintegro a Lecce per un lavoratore licenziato illegittimamente da Monteco S.r.l.

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Altra vittoria con reintegro immediato di un lavoratore del Comune di Lecce M. P., finalmente un’altra soddisfazione nel giro di pochi giorni.
Per M. P. si mette la parola fine per l’assurda storia di essere stato illegittimamente licenziato per quell’effetto domino che partiva dalla Provincia di Lecce e che stava coinvolgendo anche altre aziende di altre province in seguito all’interdittiva a Gial Plast, infatti è stato reintegrato dal Giudice del Lavoro leccese il Dottore Amato Carbone e da domani deve tornare a lavoro.
Il Giudice Amato Carbone ha accolto in pieno il ricorso presentato a difesa del lavoratore M. P. dall’avvocato Salvatore Serafino, ha annullato il licenziamento irrogato da Monteco S.r.l., nel dispositivo si legge “così provvede: accoglie il ricorso e, accertata l’illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente, dispone la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con condanna di parte resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria dal licenziamento e sino all’effettiva reintegra, e comunque nel limite massimo di 12 mensilità, dell’ultima retribuzione globale di fatto; condanna altresì ai sensi del citato art. 18 st. lav. parte resistente al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali di cui alla citata norma”.
Nella sentenza si legge anche “appare quindi non sussistere alcuna giusta causa per il licenziamento tenuto conto delle mansioni basilari svolte dal ricorrente, dell’amplissimo tempo trascorso tra i fatti rilevati e la data del licenziamento, del positivo superamento dell’affidamento in prova che si estende agli effetti penali della condanna. Inoltre, manca prova dell’emissione di una interdittiva e pertanto si è non legittimamente scelto di espellere un soggetto in virtù di un mero giudizio prognostico.
Inoltre, va precisato che in questo caso vi è un’irrilevanza giuridica del fatto contestato in quanto per le note sopra riportate è indifferente rispetto al rapporto di lavoro non incidendo in maniera attuale sul rapporto.
Non è quindi neppure da prendersi in rilievo la circostanza della tardività della contestazione in quanto i fatti contestati sono irrilevanti giuridicamente rispetto al rapporto di lavoro e quindi giuridicamente irrilevanti (cfr. Cass. 29062/2017, tra le altre).
Tale è la condotta attorea che – in quanto verificatasi oltre 15 anni prima del licenziamento – non si ritiene in grado di incidere sul rapporto, in assenza di interdittiva e in presenza di positivo superamento dell’affidamento in prova.
Il ricorso va quindi accolto con applicazione dell’art. 18 st. lav e la conseguente tutela reintegratoria c.d. debole.”
Il Sindacato Cobas ha sempre ribadito il concetto che i lavoratori reinseriti da oltre 20 anni nel mondo del lavoro e che avevano pagato il loro debito con la giustizia non potevano essere licenziati.
Grande soddisfazione per il Cobas che non ha mai mollato un istante a stare al fianco dei lavoratori raccogliendo un risultato a dir poco importante.
La preoccupazione adesso rimane per tutti gli altri lavoratori ancora a casa e senza stipendio.
Dal combinato disposto tra l’art.1, art.3 e art. 27 comma 3 della Costituzione e altre disposizioni di legge si evince che la Repubblica italiana deve garantire il lavoro a tutti i cittadini anche a quelli che si sono macchiati in passato di reati senza distinzioni per avere il reintegro sociale.
Si chiede, pertanto, l’immediato ritorno sul posto di lavoro per tutti i lavoratori illegittimamente licenziati.

Foggia, Brindisi e Lecce, 13 Luglio 2020

Per il Cobas Puglia

Roberto Aprile (Cobas Brindisi)

Giuseppe Mancarella (Cobas Lecce)

Antonio Preite (Cobas Foggia)

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