Scelte sulla destinazione del trattamento di fine rapporto

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Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione “Lavoratori interessati”, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione “Lavoratori interessati”, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione.

Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro. Il modulo TFR 2 dovrà essere compilato dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa. 

Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso).

In relazione alla data di assunzione e all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.  

 

Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006

 

Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta sulla destinazione del TFR è scaduto il 30 giugno 2007

 

Lavoratori che entro il 30 giugno 2007 hanno scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro

I lavoratori che hanno scelto di mantenere il TFR presso il datore di lavoro potranno in qualunque momento revocare tale scelta decidendo di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare prescelta. La successiva determinazione del lavoratore di destinare il TFR maturando può essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

ATTENZIONE: Per i lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

Lavoratori che entro il 30 giugno 2007 hanno scelto con modalità tacita o esplicita di aderire alla previdenza complementare

I lavoratori che hanno già scelto di aderire con modalità tacita o esplicita alla previdenza complementare non possono più revocare tale scelta che rimane efficace (salvo il caso di riscatto della posizione presso il FP) anche nell’eventualità che dopo il 30 giugno 2007 instaurino un nuovo rapporto di lavoro.

In occasione della nuova assunzione i lavoratori interessati avranno sei mesi di tempodecorrenti dalla data di assunzione per comunicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare intendono destinare il loro TFR maturando ed, eventualmente, la misura del TFR da destinare alla previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, se, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, i lavoratori di prima iscrizione a previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993  avevano scelto di destinare alla forma di previdenza complementare prescelta non l’intero TFR bensì la percentuale prevista dal contratto collettivo , potranno scegliere di versare al fondo pensione al quale accedono in relazione alla nuova attività lavorativa, in alternativa al 100% del TFR, la percentuale prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro. Gli effetti di tale scelta retroagiranno, in questo caso, alla data di assunzione. Tale scelta dovrà essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

Se entro il semestre decorrente dalla data di nuova assunzione tali lavoratori non comunicheranno alcuna scelta al nuovo datore di lavoro, si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR. In questa ipotesi il datore di lavoro trasferisce, al termine dei sei mesi dalla data di nuova assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale. Tale accordo, ove presente, deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

2. in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno  50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall’art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore, che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore 

Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 

Iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

Tali lavoratori, che non versano ancora il TFR ad una forma pensionistica complementare, possono scegliere attraverso la compilazione del modulo TFR 2-Sezione 1 di:

  • destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta. Fermo restando che il Tfr destinato a previdenza complementare è quello che matura dal periodo di paga in corso al momento della scelta, l’effettivo versamento delle somme al fondo pensione avverrà con i tempi e i modi previsti dalle fonti istitutive. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall’assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

  • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro . Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

  • ATTENZIONE: 
    Per i lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Se entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, al termine dei sei mesi dalla data di assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata con  accordo aziendale, ove presente. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti  , il TFR maturato nel semestre di scelta è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

2. in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall’art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Lavoratori che hanno già scelto con modalità tacita o esplicita di aderire alla previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro

I lavoratori che hanno già scelto di aderire con modalità tacita o esplicita alla previdenza complementare non possono più revocare tale scelta che rimane efficace (salvo il caso in cui riscattino la posizione maturata presso il FP)   anche nell’eventualità che instaurino un nuovo rapporto di lavoro.

In occasione della nuova assunzione i lavoratori interessati avranno sei mesi di tempo decorrenti dalla data di assunzione per comunicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare intendono destinare il loro TFR maturando. Gli effetti di tale scelta retroagiranno in questo caso alla data di assunzione. Tale scelta dovrà essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

Se entro il semestre decorrente dalla data di nuova assunzione tali lavoratori non comunicheranno alcuna scelta al nuovo datore di lavoro, si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR. In questa ipotesi  il datore di lavoro trasferisce, al termine dei sei mesi dalla data di nuova assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata da  un diverso accordo aziendale, ove presente. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

2. in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno di 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall’art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore

Iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993

Tali lavoratori dovranno compilare il modulo TFR2 – Sez 2 nel caso in cui siano ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR; in caso contrario, dovranno compilare la sezione 3.

Tali lavoratori possono scegliere di:

  • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro . Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

ATTENZIONE:

Per i lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà ad accantonare il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

  • destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 2) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 3), in misura non inferiore al 50%. La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o, qualora l’azienda occupi almeno 50 addetti, sarà trasferita dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modello da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

  • destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta. Fermo restando che il Tfr destinato a previdenza complementare è quello che matura dal periodo di paga in corso al momento della scelta, l’effettivo versamento delle somme al fondo pensione avverrà con i tempi e i modi previsti dalle fonti istitutive.  Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall’assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria,  non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR, potranno utilizzare la sezione 2 e 3 del modulo TFR2, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo), e in quest’ultimo caso dovranno necessariamente indicare, nell’apposita sezione, il fondo pensione cui essi già aderiscono.   Se entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, al termine dei sei mesi dalla data di assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, ove presente. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR maturato nel semestre di scelta è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo Tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall’INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1.  alla forma individuata con accordo aziendale;

2.  in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS , denominata FONDINPS , alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall’art. 2120 cod. civ. per il TFR. FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Lavoratori che hanno già scelto con modalità tacita o esplicita di aderire alla previdenza complementare

I lavoratori che hanno già scelto di aderire con modalità tacita o esplicita alla previdenza complementare non possono più revocare tale scelta che rimane efficace (salvo il caso di riscatto della posizione presso il FP) anche nell’eventualità che instaurino un nuovo rapporto di lavoro.

In occasione della nuova assunzione i lavoratori interessati avranno sei mesi di tempo decorrenti dalla data di assunzione per comunicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica complementare intendono destinare il loro TFR maturando ed, eventualmente, la misura del TFR da destinare alla previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, se in relazione a precedenti rapporti di lavoro avevano scelto di destinare alla forma di previdenza complementare prescelta non l’intero TFR, bensì la percentuale prevista dal contratto collettivo, possono scegliere di versare al fondo pensione prescelto in relazione alla nuova attività lavorativa, in alternativa al 100% del  TFR, la percentuale prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro. Gli effetti di tale scelta retroagiranno, in questo caso, alla data di assunzione. Tale scelta dovrà essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare alcun modulo ministeriale.

Se entro il semestre decorrente dalla data di nuova assunzione tali lavoratori non comunicheranno alcuna scelta al nuovo datore di lavoro, si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del TFR. In questo caso il datore di lavoro trasferisce, al termine dei sei mesi dalla data di nuova assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o alla forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, ove presente. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

2. in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno di 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall’art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare, al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.