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Scuola – assegnazioni: una possibilità in più per i docenti con figli di età inferiore a 3 anni: anche il docente può fruire delle agevolazioni previste dall’art. 42bis d.lgs. 151/01.

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a cura dell’Avvocato Giancarlo Visciglio del Foro di Lecce

Scuola – assegnazioni: una possibilità in più per i docenti con figli di età inferiore a 3 anni: anche il docente può fruire delle agevolazioni previste dall’art. 42bis d.lgs. 151/01. Terminata la fase dei trasferimenti, è imminente l’apertura dei termini per il deposito delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2011/2012.

Tra le categorie di docenti interessate alla fase delle assegnazioni, v’è anche quella delle lavoratrici-madri e dei lavoratori-padri, categoria che il CCNL relega in fondo al sistema delle precedenze previsto dall’art. 8, con chance di accoglimento delle relative istanze che, alla luce dell’ormai  cronico blocco della mobilità del personale che interessa soprattutto la scuola primaria (e talvolta, a seconda dell’ubicazione geografica, anche quella dell’infanzia), lasciamo intuire al lettore.

Le lavoratrici madri (ed i lavoratori padri), tuttavia, da oggi hanno anche un’altra possibilità. Vari Tribunali, infatti, in accoglimento di ricorsi presentati d’urgenza, hanno recentemente riconosciuto al docente-genitore (dipendente della Pubblica Amministrazione) con figli di età inferiore a tre anni, il diritto di essere assegnati temporaneamente “…anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01. L’istituto in oggetto disciplina quella che è la c.d. “assegnazione temporanea”, “… istituto di fonte legale avente la precipua finalità di assicurare la comunione di tetto e di mensa a nuclei familiari di recente formazione…”, volto a favorire il ricongiungimento familiare nel periodo più delicato della crescita dei figli, nel presupposto che non si pregiudichino le esigenze organizzative e funzionali della Pubblica Amministrazione.

Trattasi, dunque, di istituto pienamente applicabile anche al comparto scuola (in cui, invece, è poco utilizzato) e, soprattutto, è ben altra cosa rispetto a quello della c.d. “assegnazione provvisoria” che, infatti, trova la sua fonte nella contrattazione ed è “…inteso a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti …”.

In quest’ottica, pertanto, il docente in possesso dei requisiti previsti, può presentare sia l’istanza di assegnazione provvisoria – ai sensi dell’art. 8 CCNL – che l’istanza di assegnazione temporanea – ai sensi dell’art. 42bis D.lgs. 151/01 – con elevate possibilità, in quest’ultimo caso, di vedersi accolta la relativa domanda addirittura con preferenza rispetto a tutte le categorie individuate dall’art. 8 CCNI, in ragione della circostanza per la quale il CCNI non ha recepito la detta normativa. L’importante “novità” è certamente idonea, dunque, a fornire alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni la concreta possibilità di riavvicinarsi alla propria prole quanto meno nella fase più delicata della crescita della stessa.

Lo scrivente avvocato, iscritto nel Foro di Lecce, invita, pertanto, gli OO.SS. a far presentare ai propri iscritti, entro il termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria ed unitamente a  questa, anche l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis D.lgs. 151/01.

Offre la propria professionalità ed esperienza sia nella fase di istruzione e predisposizione dell’istanza (che deve essere supportata da idonea documentazione) che in quella (successiva al rigetto e meramente eventuale) di predisposizione del ricorso d’urgenza ed assistenza in giudizio, personalmente o a mezzo di propri collaboratori esperti (e salvo l’intervento del domiciliatario del luogo).