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Tares: il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi invisibili resi ai propri cittadini

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a cura del Dott. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

L’art. 14  d.l. 201/2011 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” al primo comma ha sancito:  A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in  tutti  i  comuni del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai servizi indivisibili dei comuni.

In base al d.l. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni  – siano contenute nel decreto stesso.

La Tares– Nel 2013 debutterà la Tares ovvero il nuovo tributo che prenderà il posto della Tarsu e della Tia. Il pagamento della prima rata inizialmente previsto per il mese di gennaio pare che slitterà ad aprile con un esborso che potrebbe risultare abbastanza gravoso, addirittura più caro dell’imposta sulla prima casa. La Tares colpirà chiunque possieda, occupi o detenga, locali che sono suscettibili di produrre rifiuti. Lo slittamento del primo pagamento della Tares ad aprile è stato deciso da un emendamento alla Legge di Stabilità voluto dal Governo che ha concesso qualche mese in più al primo esborso. La Tares (tassa rifiuti e servizi) prenderà il posto della vecchia Tarsu (smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e nella minoranza dei comuni che la applicano, della Tia (tariffa d'igiene ambientale). L’imposta trova la sua introduzione con il decreto Salva-Italia varato un anno fa dal governo Monti e secondo alcuni sindacati, la Tares finirà per pesare più dell'Imu già versata sulla prima casa.

L’Iva sulla TIA– La Tares risolve l'annoso problema dell'Iva sulla Tia, che non sarà dovuta, così come non saranno più dovute le addizionali ex eca (10%) sulla Tarsu, in compenso però la norma prevede che il prossimo anno andranno coperti integralmente i costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, che come già detto attualmente sono coperti per il 79% del costo del servizio sulle utenze domestiche. L’aumento medio calcolato per questa parte sarà di 53 euro, mentre sarà inferiore per i Comuni che applicano la Tia (37 euro). Nei comuni dove si applica la Tarsu, l'aumento medio corrisponde a circa 70 euro. Non bisogna inoltre dimenticare che a tali aumenti vanno aggiunti anche i costi per i servizi indivisibili una altra sovrattassa che varierà a facoltà dei Comuni da 30 a 40 centesimi al metro quadrato.

Saranno i nuclei familiari numerosi a pagare il dazio più pesante per la Tares nei Comuni dove oggi è in vigore la Tarsu. Ma anche bar, ristoranti e mense.

Insomma, l'ingresso del nuovo tributo non avverrà in sordina. L'imposta – che sostituirà Tarsu e Tia e che dovrà coprire integralmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli assimilati avviati allo smaltimento, ma anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni – avrà un impatto forte su famiglie e imprese. Dal primo gennaio, infatti, saranno sostituite tutte le tipologie di prelievo attualmente esistenti e cambieranno i criteri di determinazione dei corrispettivi.

Se il 2012 che si chiude sarà ricordato come l’anno delle tasse, il 2013 che sta per aprirsi non inizia sotto auspici migliori. Tra le novità fiscali delle quali gli italiani avrebbero certamente fatto a meno c’è infatti la Tares, la nuova tassa sui rifiuti che, insieme all’Imu, per la quale ci sono alle viste alcune modifiche, sarà certamente l’imposta che più di tutte graverà sui bilanci delle famiglie. È dunque il caso di prendere subito dimestichezza con questo nuovo esborso che, peserà in media per circa 350 euro a famiglia, con un aggravio di 80 euro rispetto all’anno scorso.

La nuova Tares non servirà più ai Comuni per coprire solo le spese per la gestione dei rifiuti. Non a caso infatti l’acronimo sta per Tassa per rifiuti e servizi. Oltre all’immondizia dunque, i sindaci da questa imposta dovranno trarre i fondi per la gestione dell’illuminazione pubblica, delle strade e di tutta una serie di altri servizi. La conseguenza più immediata è che, come detto, il valore della Tares sarà superiore a quanto pagato finora per la Tarsu e la Tia, le due imposte che nei Comuni servivano appunto a coprire fino a oggi i costi per lo smaltimento dell’immondizia. Ma le ragioni che porteranno le amministrazioni comunali ad aumentare i valori della Tares rispetto alle vecchie Tarsu e Tia discendono da un altro motivo fondamentale. D’ora in poi infatti i Comuni saranno tenuti a coprire in maniera integrale le spese sostenute per la gestione dei rifiuti. Sembrerebbe un’ovvietà, ma in realtà nell’80% dei Comuni ciò finora non avveniva. E gli sforamenti di gestione ricadevano sulle spalle del bilancio statale. Ora questo non sarà più possibile, e tutti i sindaci dovranno ricavare dalla Tares le risorse per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Come si calcolerà la Tares

Il procedimento fa riferimento in linea di massima a quanto avveniva già per Tarsu e Tia. Ossia si adotteranno valori medi di produzione dei rifiuti, calcolati con criteri diversi ovviamente per famiglie e imprese, e saranno rapportati alla superficie degli immobili in cui le famiglie vivono, o in cui le aziende svolgono la propria attività. I coefficienti determinati si applicheranno all’80% della superficie totale, andando a determinare il valore finale dell’imposta. Da notare che i Comuni potranno poi applicare una sovrattassa da 30 a 40 centesimi per metro quadro, un valore che naturalmente le singole amministrazioni calcoleranno in base alle proprie esigenze, come sopra rilevate. Nella determinazione delle superfici degli immobili da tassare si farà riferimento ai valori finora utilizzati per Tarsu e Tia, in attesa che il catasto aggiorni i propri valori e li comunichi in via ufficiale ai vari Comuni.

Quando si paga

Una volta che la tassa andrà a regime sarà possibile pagarla in quattro rate: a gennaio, aprile, luglio e dicembre. Per il 2013 in via eccezionale, è stato annullato il primo versamento e quindi si inizierà a pagare da aprile. Tra l’altro sempre per l’anno prossimo in attesa che i singoli Comuni decidano le proprie tariffe di maggiorazione, ci si dovrà comportare come per le aliquote dell’Imu: si pagheranno gli acconti sulla base delle tariffe base, mentre a dicembre ci sarà il saldo riferito alle decisioni adottate dalle singole amministrazioni. Infine, per gli anni a venire, i sindaci potranno anche variare le scadenze dei pagamenti e sarà consentito a chi lo vorrà di pagare il tutto in un’unica soluzione a giugno.

 Dopo l'Imposta immobiliare propria (IMU), a gennaio si pagherà ancora per l'abitazione. Tares, la “tariffa comunale sui rifiuti e i servizi”, sarà calcolata in base alla grandezza dell'immobile. Sostituisce Tarsu e Tiae sarà molto salata.

Nonostante l’incasso dovrebbe ammontare a quasi tre miliardi più del previsto, non vi potete rilassare: dal 1 gennaio e per tutto il mese dovete pagare “la piccola Imu”, una nuova imposta comunale che debutta nel 2013, detta Tares, calcolata in base alla grandezza della casa (è solo la prima rata, le altre ad aprile, luglio e ottobre).

E’ la classica bomba ad orologeria: il governo Monti l’ha istituita con la manovra del dicembre 2011, ma entra in vigore con l’anno prossimo. Non c’è speranza di rinvii: alcune norme necessarie per la sua applicazione sono state inserite nella legge di stabilità. Si può già dare per certo che sarà l’ennesimo aumento di tasse, ma la faccenda va spiegata. La Tares (tariffa comunale sui rifiuti e i servizi) è una creatura bifida: da un lato sostituisce Tarsu e Tia, vale a dire le imposte sui rifiuti, dall’altro introduce un ulteriore balzello per pagare i “servizi indivisibili comunali” (illuminazione, anagrafe, verde pubblico, etc).

Partiamo dall’immondizia: per quei comuni che hanno istituito la Tia (la tariffa ambientale) gli aumenti dovrebbero essere pesanti, ma non enormi. Peccato che siano solo il 17% del totale: il resto (6.700 su circa 9.000) ha la vecchia Tarsu e per i cittadini saranno mazzate. E’ previsto, infatti, che la nuova Tares debba coprire l’intero costo del servizio.

Finita? Macchè. Resta la parte sui servizi. Per quella si pagherà di sicuro 30 centesimi per ogni metro quadro calpestabile sull’80% di case, negozi e capannoni, ma potranno essere 40 se il comune riterrà che gli servono altri soldi. Sconti non ce ne saranno: quei soldi – un miliardo di euro il gettito previsto – il governo li ha già messi a bilancio e verranno automaticamente decurtati dai trasferimenti ai comuni per il 2013. In sostanza i sindaci stanno facendo da gabelliere per conto dello Stato.

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni  – siano contenute nel decreto stesso.

SCHEMA RIEPILOGATIVO TARES:

1) Riferimento normativo: Art. 14 deld.l. 201/2011;

2) Decorrenza : 1° gennaio 2013, la prima rata slitta da gennaio ad aprile;

3)Novità per i Comuni: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

4) Dove: Tutti i Comuni del territorio nazionale;

5) Finalità del provvedimento: Il tributo è volto a coprire

a) costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni;

b) i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

6) Soggetto attivo: Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria;

7) Soggetto passivo: È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

8) Aree escluse dalla tassazione: sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

9)Criteri di determinazione del tributo: il tributo è corrisposto in base a tariffa:

a) commisurata ad anno solare. ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;

b) commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie L’azione dei Comuni è “sussidiaria” rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i Municipi possono legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più efficiente e con risultati più efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune funzioni amministrative, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

1) una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);

2) una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

3) i costi dello smaltimento dei rifiuti.

10) Modalità attuativa di determinazione della tariffa: i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell’economia e del Ministro dell’ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato,a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.I Comuni possonocon deliberazione del Consiglio comunale,modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile

Come le imposte precedenti, anche la Tares prende come base imponibile la superficie degli immobili, un'unità di misura convenzionale per stabilire le “quantità e qualità medie ordinarie” di rifiuti prodotti. Il calcolo verrà fatto sull'80% della superficie catastale ma non da subito: non essendo ancora un dato disponibile per i comuni, all'inizio l'applicazione della Tares si baserà sulle superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia, in attesa che l’Agenzia del territorio trasferisca i dati catastali alle amministrazioni comunali.

11) Modifiche al regime fiscale: Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:

– abitazioni con unico occupante;

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

– abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;

– fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste:

– per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;

– relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;

– nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;

– altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni)

12) Termini: il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A fronte di tale maggiorazione standard è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai Comuni sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul Fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all’applicazione delle procedure previste all’articolo 27 della legge 42/2009, prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province autonome.

13) Tributi soppressi: dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Precisazioni: La disciplina concerne tra l’altro:

– la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,

– la disciplina delle riduzioni tariffarie,

– la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,

– l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta,

– i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo

Responsabilità del versamento: nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche: resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente: è fatta salva l’applicazione di tale tributo provinciale. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo.

Tares, la nuova tassa sui rifiuti e i “servizi indivisibili”sarà più alta della Tarsu/Tia.

Tares: la tassa sui rifiuti slitta ad aprile dopo le elezioni politiche

Il Governo con un subemendamento alla Legge Stabilità fa slittare la Tares ad aprile

Doveva essere la nuova imposta di gennaio ma era troppo vicina alla stangata dell'Imu e soprattutto sarebbe arrivata subito prima delle elezioni. Questo è quanto è stato deciso dal premier Mario Monti; infatti il Governo ha depositato un subemendamento all’emendamento stesso sulla Tares nel quale si stabilisce che la prima rata di questa nuova imposta sarà ad aprile, guarda caso dopo le elezioni.

Difficile pensare che questa scelta non abbia connotazioni strettamente politiche. Il premier Monti, già reo, secondo l’opposizione, dell’Imu, un’imposta sulla casa percepita da molti come un sopruso, ha optato per più miti consigli rinviando la tassa sui rifiuti con l’intento di non precludersi la strada per un eventuale candidatura politica, che sicuramente non avrebbe tratto giovamenti dalla durezza degli ultimi provvedimenti fiscali

Così – strategicamente, in vista di eventuali ricandidature – il governo ha rinviato adaprile 2013 il debutto della nuova imposta comunale che è più alta per coprire illuminazione e manutenzione stradale

Ma il maggior peso della Tares non è dovuto a questo, bensì ad altri due fattori:

si tratta di una “tariffa” e non di una tassa, cioè di un prelievo che copre per intero un costo dell'amministrazione e non solo di un contributo parziale com'è ad esempio l'attuale Tarsu (ma non la Tia, che è già una tariffa);

copre anche altri costi oltre allo smaltimento dei rifiuti.

“Tares” sta infatti per “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” e finanzia due tipi di spese comunali:

a) lagestione dei rifiuti urbanie dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;

b) i cosiddetti “servizi indivisibili” (illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.) attualmente non compresi nella Tarsu né nella Tia.

La Tares si pagherà in 4 rate:gennaio(ma nel 2013 la prima rata slitta), aprile, luglio e dicembre. Le prime rate saranno ancora commisurate agli import di Tarsu o Tia nel 2012 ma entro dicembre i comuni decideranno i conguagli (in prossimità del saldo Imu…).

Il pagamento potrà essere effettuato conbollettino postale o tramite modello F24che permette anche di compensare la Tares con eventuali crediti fiscali, come succede attualmente per il pagamento dell’Imu.

I rifiuti ci costano più dell'Imu: per la Tares 80 euro extra a famiglia

Nel 2013 debutta il nuovo tributo al posto di Tarsu e Tia, ma la prima rata slitta ad aprile. Il prossimo anno pagheremo in media 305 euro, più del costo dell'imposta sulla prima casa. Colpito chiunque possieda, occupi o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti. Per le attività commerciali l'aggravio medio sarà del 293 per cento

La Tares va a sostituire la Tarsu e la Tia, ossia le precedenti tasse sui rifiuti e rispetto a queste avrà costi decisamente più alti, dal momento chefinanzierà interamente ilservizio di igiene ambientale, e si occuperà anche diilluminazione pubblicaemanutenzione delle strade e attività connesse a quegli ambiti definiti a domanda individuale. E’ una tassa piuttosto “democratica” in quanto coinvolge nella sua erogazione la maggior parte dei cittadini poiché questa tassa si applica a tutti coloro che “occupano o detengono locali o aree scoperte”.

Dunque è una schiera piuttosto nutrita la tipologia di contribuenti cui le attuali tasse e tariffe sui rifiuti mirano, e dall’ anno prossimo si aggiungerà anche il tributo per finanziare i servizi indivisibili”: l’illuminazione, appunto, la manutenzione delle strade, e tutte le attività diverse da quelle che, come asili nido o assistenza domiciliare, sono effettuate «a domanda individuale».

E’ proprio questa ragione che rende la Tares più onerosa di tutte le imposte sui rifiuti che l’hanno preceduta. Infatti, i Comuni applicheranno una maggiorazione al tributo sui rifiuti, pari a 30 centesimi al metro quadro ma che è elevabile sino a 40. Ciò costituisce un incremento nell’ ordine di qualche decina d’euro per abitazioni e negozi, un aumento più sensibile invece per imprese, uffici, centri commerciali e spazi più grandi.

I contribuenti, in totale, verseranno un miliardo di euro all’ anno, che lo Stato risparmierà grazie ad un taglio uguale agli ex trasferimenti ai Comuni ora rivoluzionati dallalegge di stabilità. In molti casi, tuttavia, la componente rifiuti dovrà incrementare il conto rispetto a quello attuale. Il tributo, infatti, dovrà anche occuparsi del finanziamento totale del costo del servizio rifiuti, cosa che oggi succede solo nei Comuni che appongono la tariffa Tia, e sono circa 1.300 cioè il 16% del totale.

Il rimanente 84% degli enti è legato ancora alla Tarsu, la situazione cambia da caso a caso; in certi Comunigli aumenti degli scorsi anni hanno diminuito la distanza fra costi ed entrate fino a pareggiarli, in altri invece le cose non sono ancora ben avviate. In principio la Tares si fonderà sulle medesimi superficie dichiarate ai fini Tarsuo Tia, e solo quando sarà attivata l’interazione dei data base fra Catasto e Comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie catastale dell’immobile. Il pagamento verrà effettuato in 4 rate: gennaio, aprile, luglio e dicembre. Le prime tre rate saranno divise secondo gli importi pagati come Tarsu o Tia nel 2012, a cui si aggiungeranno i 30 centesimi al metro per i servizi indivisibili.

Al saldo di dicembre, come accade oggi con l’Imu, gli importi potranno crescere in base alle scelte comunali.

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