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Terzo reintegro a Gallipoli per i lavoratori licenziati illegittimamente da Colombo.

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Con il caldo d’estate continuano le vittorie giudiziarie dei lavoratori licenziati illegittimamente, terza vittoria con reintegro immediato di un lavoratore Caiffa Marcello del Comune di Gallipoli licenziato dalla società Colombo durante le festività natalizie, finalmente un’altra soddisfazione nel giro di pochi giorni.
Si mette la parola fine all’assurda storia di essere stato prima sospeso con un messaggio sul telefonino e poi illegittimamente licenziato dalla Colombo S.r.l., infatti è stato reintegrato dal Giudice del Lavoro il Dottore Andrea Basta e da domani deve tornare a lavoro.
Il Giudice Andrea Basta ha accolto in pieno il ricorso presentato a difesa del lavoratore Caiffa Marcello dall’avvocato Mario Rossi, ha annullato il licenziamento irrogato dalla Colombo ordinando il reintegro sul posto di lavoro nel Comune di Gallipoli, accogliendo “Si tratta quindi di un’ipotesi peculiare di manifesta infondatezza che giustifica la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 6. Per tutte le ragioni suddette, accertata l’illegittimità del licenziamento, la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (con il limite massimo di 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino alla medesima data”.
Nella sentenza si legge: “anche in questa sede e ai fini di valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, legato alla incompatibilità della presenza del ricorrente in azienda- che siano almeno indicati elementi sintomatici da cui poter dedurre che la presenza del lavoratore (e proprio la sua presenza) all’interno della società rappresenti un pericolo attuale di ingerenza da parte della criminalità così da integrare l’ipotesi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Nessuna allegazione e prova è stata fornita sul punto dalla società che -si ribadisce- si è limitata a richiamare la misura prefettizia (che a sua volta fa riferimento ai precedenti penali del lavoratore estremamente risalenti), circostanza di per sé sola neanche potenzialmente idonea ad incidere sul regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro dell’impresa. Deve allora concludersi ritenendo che il licenziamento intimato non sia sorretto da giustificato motivo oggettivo. Sussiste dunque il fumus boni iuris.”
Infatti, il sindacato Cobas ha sempre ribadito il concetto che i lavoratori reinseriti da oltre 20/30 anni nel mondo del lavoro e che avevano pagato il loro debito con la giustizia non potevano essere licenziati.
Grande soddisfazione per il Cobas che non ha mai mollato un istante a stare al fianco dei lavoratori raccogliendo un risultato a dir poco importante.
La preoccupazione adesso rimane per tutti gli altri lavoratori ancora a casa e senza stipendio in tempo di pandemia da coronavirus.

Foggia, Brindisi e Lecce, 14 Luglio 2020

Per il Cobas Puglia
Roberto Aprile (Cobas Brindisi)
Giuseppe Mancarella (Cobas Lecce)
Antonio Preite (Cobas Foggia)

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