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Decreto legge “Cura Italia” coronavirus: ampliati i giorni permesso per la legge 104

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E’ stato pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede delle misure straordinarie ai tempi del Coronavirus.
Il decreto-legge “Cura Italia” all’art.24 dispone: “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”:
“1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
Nello specifico l’articolo 24 amplia eccezionalmente – per i mesi di marzo e di aprile 2020 – i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992.
In realtà il testo letterale è piuttosto ambiguo e si presta a diverse letture. Infatti, l’articolo recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”
Dal testo emergono tre interpretazioni che stanno creando dubbi sui giorni effettivi:
La prima tesi più favorevole per i lavoratori è: a regime normale i giorni di permesso sono 3 mensili; con il nuovo decreto saranno 15 mensili. Se ne aggiungono quindi 12 mensili.
Questa tesi, che siano 12 giorni per il mese di marzo e 12 giorni per il mese di aprile 2020 fa riferimento al disposto dell’art.24: “complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
La seconda tesi, meno favorevole e condizionata da quel “complessive” è che per marzo e aprile si aggiungano 12 giornate totali di permesso.
Questo significherebbe che il totale dei permessi sia: 3 (già previsti a marzo) + 3 (già previsti ad aprile) + 12 (a distribuire fra marzo e aprile) = 18 giorni totali di permesso, quindi 9 giorni per marzo e aprile.
Quale sia l’interpretazione corretta spetta solo al Legislatore dirlo, infatti non chiarisce questo aspetto nemmeno la lettura della relazione accompagnatoria al decreto.
Volendo fare l’avvocato del diavolo e dare un consiglio prudenziale alle lavoratrici e ai lavoratori conviene utilizzare 9 giorni per marzo e 9 giorni per il mese di aprile 2020, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte degli organi preposti.