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Dichiarazione IMU: pubblicata la bozza del modello con le istruzioni

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a cura del Dott. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

L’art. 13, comma 12ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2012. Tale termine è stato prorogato dal Governo al 30 novembre 2012. È quanto previsto dall’art. 9, co. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Sul portale del Dipartimento delle finanze è stata pubblicata la bozza del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la relativa compilazione. Nelle istruzioni si specifica, in particolare, che tale modello deve essere presentato nel caso di immobili che godono di riduzioni dell’imposta come (ad es: i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; i fabbricati di interesse storico o artistico o immobili per i quali il comune ha deliberato le riduzioni dell’aliquote).

La bozza del modello di dichiarazione Imu è stata diffusa ufficialmente dal Ministero dell'Economia attraverso il sito istituzionale, in attesa della firma del decreto con cui deve essere approvato.

La proroga al 30 novembre 2012 – Il Decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) all’art. 13, co. 12-ter, prevede che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Tale termine è stato prorogato dal Governo al 30 novembre 2012.

L'art. 9, comma 3, lettera c) del D.L. n. 10 ottobre 2012, n. 174, contiene infatti, la proroga al 30 novembre del termine di presentazione della dichiarazione, inizialmente fissato al 30 settembre, per i soggetti per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

La bozza del modello e la consultazione pubblica – In base allo schema di decreto ministeriale di approvazione del modello e delle istruzioni il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la bozza del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la relativa compilazione.

Il Ministero ha parallelamente aperto una consultazione pubblica.

Tutti gli interessati possono trasmettere entro il 19 ottobre 2012 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini della predisposizione definitiva del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni. Il Ministero specifica che la partecipazione alla consultazione non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del Dipartimento. Al termine della consultazione verrà pubblicata una sintesi degli esiti.

E’ dunque chiaro che prima di quella data non avremo il modello definitivo, a circa un mese dalla scadenza.

Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione? – Il modello di dichiarazione ricalca, nella sostanza, il vecchio modello Ici.

Non tutti i contribuenti sono tenuti, come ai fini del vecchio tributo, alla presentazione della dichiarazione: tale adempimento diventa inutile se il comune ha già a disposizione i dati necessari per verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Dati gestiti con il MUI– Tutti i dati, gestiti attraverso il modello unico informatico (Mui) da parte dei notai, in sede di rogito dei trasferimenti immobiliari, sono esclusi dall’onere dell’adempimento.

Il decreto che approva la bozza di modello e le relative istruzioni ha, infatti, ritenuto applicabili anche all'Imu le norme dell'art. 37, comma 53 del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Visco – Bersani), che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali,accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.

I coniugi separati legalmente– Al contrario la dichiarazione Imu va presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale; inoltre, le ipotesi in cui le modificazioni soggettive e oggettive comportano una diversa determinazione del tributo dovuto, vanno portate a conoscenza dell’ente.

Nello specifico caso di coniugi separati legalmente, ad esempio, il coniuge assegnatario deve presentare la dichiarazione, poiché in tal caso non è prevista l'annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro dello stato civile del comune, pertanto all’ente sfuggirebbe altrimenti detto elemento che è essenziale ai fini dell'accertamento.

Nessuna modifica – nessuna dichiarazione– Infine, l'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, nell'ottica della semplificazione, prevede che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici, in quanto compatibili. Dunque chi non ha modificato l'assetto del proprio patrimonio, non deve presentare alcuna nuova dichiarazione.

Beni merce– In tema di agevolazioni nelle istruzioni si legge che in caso di riduzione per gli immobili di cui all'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 e per ibeni mercedi cui al successivo comma 9-bis, la dichiarazione deve essere presentata solo nell'ipotesi in cui il comune abbia concretamente deliberato l'agevolazione.

Immobili inagibili o inabitabili– Relativamente agli immobili inagibili o inabitabili le riduzioni vanno, invece, dichiarate solo nel caso in cui si perda il relativo diritto, in quanto il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.

Fabbricati rurali– Per quanto riguarda i fabbricati rurali le istruzioni precisano che non è necessario presentare la dichiarazione. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 26 luglio 2012 che ha disciplinato la denuncia in catasto dei fabbricati rurali sia a uso abitativo sia a uso strumentale, “l'Agenzia del territorio rende disponibile ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza”.Pertanto, la conoscibilità delle domande dirette a consentire ai comuni di provvedere ai controlli sulla sussistenza dei requisiti di ruralità, rende anche superfluo l'obbligo dichiarativo.