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Pubblico Impiego: per il Congedo parentale a ore si attende il CCNL

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Non è ancora possibile fruire del congedo parentale a ore a causa del mancato recepimento nel settore pubblico del CCNL. Niente congedo parentale su base oraria nel settore pubblico. Infatti, fino a quando i contratti collettivi di comparto o la contrattazione quadro non recepiranno la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria anziché esclusivamente giornaliera, non sarà possibile fruire della novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 339 della L. n. 228/2012). A chiarirlo è il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota n. 45298/2013, in risposta a un quesito dell'università dell'Insubria.

T.U. maternità e paternità – L’art. 32 del T.U. sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001) stabilisce che per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Legge di Stabilità 2013 – Il legislatore, con l'articolo 1, comma 339, della Legge di Stabilità 2013, ha operato un'aggiunta (inserendo il comma 1-bis del citato articolo 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001), stabilendo che: “la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo”.

Il parere – Tuttavia, il Dipartimento precisa che, per quanto riguarda il settore pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, per l’applicazione della disposizione in questione l’Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.