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Imu – Imposta Municipale Unica, la nuova tassa sulla casa

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a cura del Dott. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa sulla casa, la così detta Imposta Municipale Unica ( IMU ) che va a sostituire sia l'IRPEF sui redditi delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case.Il Decreto Legislativo n. 201 del 2011 anche detto Decreto Salva Italia, ne ha determinato le aliquote e le modalità di calcolo e ne ha accelerato l'entrata in vigore inizialmente prevista per il 2013.

Questa nuova imposta interessa sia i proprietari di immobili residenziali, sia commerciali. Per quanto concerne la prima casa, quella di abitazione, potrà beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio ( fino a 26 anni d'età ) che compone la famiglia. La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'ICI, non viene considerata come abitazione principale.

Chi deve pagare l'Imu. La nuova imposta interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di immobili commerciali.

La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) convivente nella prima casa fino al massimo di € 400,00 (valevole solo per gli anni 2012- 2013).

La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'Ici, non viene considerata come abitazione principale.

Per chi ha case in affitto, è prevista un dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo a partire dal 2015. Ciascun Comune può comunque deliberare una riduzione fino allo 0,4 per cento.

Case all'estero

Chi non paga nulla: facendo riferimento all'aliquota ordinaria, con una rendita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale o inferiore a 297,62 euro, sempre se l'aliquota è quella ordinaria dello 0,4 per cento.

Con la manovra “Salva Italia” del governo Monti è stata introdotta una nuova tassa a carico di chi, pur essendo residente in Italia, possiede immobili all'estero.

I proprietari dovranno versare un'imposta dello 0,76 per cento del valore dell'immobile. Tale valore è dato dal costo riportato nell'atto di acquisto dell'immobile o dai contratti o, in assenza, dal valore di mercato dove è situato l'immobile. L'importo dovuto è proporzionale alla quota di possesso del bene.

Per evitare che l'immobile sia tassato due volte, viene riconosciuto un credito d'imposta pari ad eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l'immobile

Come si calcola l'IMU e dove reperire la rendita catastale per calcolare il valore catastale dell'immobile

Per calcolare l'IMU, come prima cosa va individuata la rendita catastale aggiornata, dato reperibile richiedendo una visura catastale nominativa oppure se si dispone dei dati catastali (foglio, particella e subalterno) una visura catastale per immobile.

La rendita catastale, va poi rivalutata del 5%, in base all'aumento previsto per legge, e poi moltiplicata per un valore che dipende dalla categoria catastale e che di seguito riepiloghiamo:

1.x 160 i fabbricati di categoria da A/1 a A/9; C/2; C/6 e C/7;

2.x 140 i fabbricati di categoria da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;

3.x 80 i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5

4.x 60 i fabbricati di categoria da D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9 e D/10;

5.x 55 i fabbricati di categoria C/1 (negozi)

Per i terreni agricoli il valore si ottiene aumentando del 25% il reddito domenicale e moltiplicando poi il risultato per 130, coefficiente che scende a 110 per i coltivatori diretti.

Come calcolare l'importo da versare. Il valore catastale ottenuto va poi moltiplicato per l'aliquota d'imposta IMU, che è stata fissata dal Governo Monti allo 0,76% per tutte le tipologie di fabbricati sopra riportati, con l'eccezione della prima casa, per la quale è stata prevista un'aliquota agevolata dello 0,4%.

Ai Comuni è stata lasciata la possibilità di aumentare o diminuire dette aliquote dello 0,2% per la prima casa e dello 0,3% per le altre tipologie.

La prima rata di Imu sarà pagata solo con le aliquote base, mentre il conguaglio con le addizionali comunali arriverà a fine anno.

L'ultima novità in fatto di Imu (Imposta municipale unica) è che il pagamento della prima rata sarà calcolato applicando esclusivamente le aliquote base, unite alle detrazioni previste a livello nazionale dalle modifiche introdotte dal governo Monti. Una rassicurazione per gli italiani che la devono pagare e per i Comuni che ancora non avevano deliberato se aumentare o meno le addizionali locali. Il conguaglio arriverà entro la fine dell'anno e il pagamento sarà così diviso in due parti.

Gli italiani, comunque, continuano a chiedersi quanto si troveranno a pagare di IMU e quanto questa tassa peserà sui bilanci familiari, che in molti casi sono già difficili da gestire, vista la crisi. Ovviamente l'Imu non riguarda solo le abitazioni, prime o seconde case, ma anche negozi, uffici, capannoni e fabbricati rurali. Eproprio gli immobili a uso commerciale potrebbero sentire in misura maggiore il peso della nuova tassa.

Non bisogna dimenticare che l'introduzione dell'Imu prevede anche una riforma del catasto, con l'obiettivo di avvicinare i valori catastali (alcuni risalgono addirittura agli anni della Seconda guerra mondiale) a quelli reali di mercato: i parametri risultanti dalla riforma dovrebbero essere più equi e variabili a seconda della variazioni del valore di mercato. L'unità di misura sarà il metro quadrato e verrà utilizzato un nuovo algoritmo complesso.

Per calcolare il peso dell'IMU sui bilanci delle famiglie italiane, è stato realizzato uno studio, dai cui risultati è emerso che L'Imu sulla prima casa dovrebbe risultare più bassa rispetto all'Ici per quasi tutte le famiglie con figli a carico. Importi maggiori, però, in alcune città: Roma (397 euro), a Bologna (345 euro) e a Bari (297 euro). Vantaggi invece per i proprietari di casa senza figli a carico a Savona (-134 euro), Taranto (-133 euro) e Varese (-101 euro). Aumenti (sempre rispetto all'Ici) in una trentina di Comuni capoluogo, tra cui Bari (+70 euro), Roma (+71 euro), Lecce (+72 euro) e Venezia (+78 euro).

Agevolazioni alle forze armate

Un emendamento al Decreto Fiscale introduce un trattamento agevolato Imu per gli immobili posseduti dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia civili e militari.

L'emendamento approvato in Commissione Finanze alla Camera riconosce i benefici “prima casa” agli immobili di cui sono titolari o usufruttuari gli appartenenti, in servizio permanente, alle Forze armate o di Polizia civile o militare, anche se mancano i requisiti richiesti dalla legge: residenza anagrafica e dimora abituale. Il riconoscimento del beneficio, però, è subordinato alla condizione che l'immobile non sia locato.

 

Imu, i codici tributo e le altre indicazioni per la compilazione del modello F24

Il versamento dell'Imu con il modello F24 – ordinario o semplificato – richiede una compilazione precisa di alcuni campi. Una volta compiuto tutto il percorso per il calcolo dell'Imuè fondamentale non scivolare sul traguardo. E' importante cioè compilare correttamente l'apposita sezione del modello F24(“Sezione Imu e altri tributi locali”) per il versamento dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato anche un modello F24 semplificato, un modulo effettivamente più semplice con una sola sezione per tutti i tributi, per una compilazione più rapida. Ma pare che in diversi uffici postali e istituti di credito non venga ancora accettato facilmente.

I dati da inserire nella sezione Imu del modella F24 non sono molti ma indicarli correttamente è fondamentale per non avere sorprese successivamente. Alcuni problemi sono sorti ad esempio con l'indicazione delle rate, che possono essere due o tre. E altrettanto importante è la corretta indicazione del codice tributo.

Imu in tre o in due rate a scelta del contribuente. Stretta sui criteri di definizione della prima casa

Le prime due rate si pagheranno a giugno e a settembre, sulla base delle aliquote ordinarie. Nel saldo di dicembre, le nuove addizionali comunali. Cosa succede, in pratica, alla prima scadenza?

Chi dovrà pagare l'Imu sulla prima casa potrà scegliere se farlo in tre rate (giugno, settembre, dicembre) o in due rate (giugno, dicembre). E' la conclusione di quanto stabilito da due distinti emendamenti al Decreto legge sulle semplificazioni fiscali approvati in commissione finanze alla Camera. Chi opta per i tre versamenti pagherà le prime due rate applicando l'aliquota base, in misura pari a un terzo dell'imposta calcolata, e dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre. La terza rata è versata entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate.

Altre novità prevedonouna stretta sui criteri di definizione della prima casa ai fini del pagamento dell'Imu.Le agevolazioni previste sulla prima casa si applicherebbero per un solo immobile, quello in cui il contribuente ha la dimora abituale e la residenza anagrafica.

Inoltre è stata approvata l'esenzione Imu, Irpef e Ires per le abitazioni distrutte dal sisma abruzzese del 2009, lo slittamento al 30 settembre del termine per la dichiarazione Imu e lo sconto Irpef dal 20 al 40% sulle dimore storiche.

L'idea del pagamento delle prime due rate applicando l'aliquota di base(il 4 per mille per la prima casa, il 7,6 per mille per gli altri immobili) risolve una criticità importante sull'Imposta comunale unica, dovuta al fatto che a oggi, solo il 6% dei Comuni ha preso una decisione in merito ai coefficienti che intende applicare.

Ma è di magra consolazione per le tasche del contribuente, che dovrà comunque fare i conti con la 'vera stangata', data dall'aumento del 60% delle rendite catastali.

Dichiarazione Imu: i profili sanzionatori per le violazioni commesse

La dichiarazione infedele – È ritenuta “infedele” una dichiarazione che, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali. È tuttavia necessario differenziare la violazione, a seconda che gli errori contenuti nella dichiarazione infedele presentata dal contribuente, incidano o meno sulla determinazione del tributo. Infatti, se l’errore contenuto nella dichiarazione IMU:

– incide sulla determinazione dell’imposta, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992);

– non incide sulla determinazione dell’imposta, la violazione è punita con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 e € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).

Si ricorda a tal proposito la recente Sentenza n.44/30/12 della CTR Lombardia, la quale ha chiarito che se il contribuente, nel presentare la dichiarazione Ici, commette un errore, indicando un immobile in una categoria catastale diversa da quella reale, la violazione contestabile dall’ufficio è quella di dichiarazione infedele e non quella più grave di omissione dell'obbligo dichiarativo. Nella dichiarazione Ici la società aveva, infatti, denunciato il possesso di due immobili censiti nella categoria catastale C/3; l'ente locale aveva notificato nel 2002 e 2003 gli avvisi di accertamento contestando l'omessa dichiarazione Ici dell'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale D/7. La CTR rileva che il caso in esame riguarda certamente un’ipotesi di dichiarazione Ici infedele e non di omessa dichiarazione.

L’omessa dichiarazione – Una dichiarazione IMU è da considerarsiomessase inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

Mancata esibizione o trasmissione di documenti– La mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti, utili ai fini dell’attività di accertamento, è punita con la sanzione fissa che va da€ 51,00 a € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).

Identica sanzione è inoltre applicabile nel caso di mancata restituzione ovvero mancata o infedele compilazione di questionari ricevuti dagli organi di controllo. Va ricordato che a questa violazione non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Violazioni puramente formali– Il D.Lgs. n. 32/2001, intervenendo sull’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, ha disposto che nel caso di violazioni puramente formali, vale a dire quelle che non ostacolano l’attività di controllo e non sono collegate a un minor versamento d’imposta; non possono essere applicate sanzioni. Tale principio si ritiene sia applicabile anche in materia di IMU (così come lo era in materia di ICI).

Infatti, nonostante il menzionato Decreto non intervenga direttamente sulla disciplina delle sanzioni in ambito di finanza locale, sembra corretta l’estensione a tale imposta delle modificazioni apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 472/97 relativamente alle cause di non punibilità, dato che l’art. 16, D.Lgs. n 473/97 recita: “alle violazioni in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie […]”.

Tale orientamento è inoltre confermato dall’articolo 10, comma 3 della Legge n. 212/2000, che prevede la non punibilità dell’errore commesso dal contribuente“quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”.

IMU: rimedi al ritardo nei pagamenti

In caso di ritardi o errori commessi nel pagamento del saldo Imu del 17 dicembre 2012, il contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione tributaria può fare ricorso al ravvedimento operoso, cosi come previsto dall'art 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, si potrà ricorrere:

  • al ravvedimento sprint;
  • al ravvedimento breve;
  • al ravvedimento lungo o annuale.

Il ravvedimento sprint – Il Ravvedimento SPRINT è la nuova tipologia di ravvedimento introdotta con il Decreto Salva Italia (Dl 98/2011) dal Governo Monti che ha previsto la possibilità per il contribuente di regolarizzare il ritardato pagamento con una penalità giornaliera sensibilmente ridotta e una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre, ovviamente al pagamento del tributo dovuto e il calcolo degli interessi legali.

Il contribuente può pertanto ricorrere al Ravvedimento Operoso Sprint pagando:

Tributo + sanzione + interessi legali: entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il versamento

Il ravvedimento breve – Il Ravvedimento breve è una tipologia di ravvedimento che consente al contribuente di mettersi in regola spontaneamente con il fisco pagando:

Tributo + sanzione 3% + interessi legali tra il 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza

Il ravvedimento lungo – Il Ravvedimento Operoso LUNGO è un altro tipo di ravvedimento che consente al contribuente di mettersi in regola spontaneamente con il fisco solo se il pagamento complessivo del:

Tributo + sanzione 3,75% + interessi legali: (dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza)

Attenzione– L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che“La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza…”

In sostanza, il ricorso alravvedimento operosocome strumento per sanare spontaneamente le violazioni commesse in ambito tributario, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto osaldo IMU 2012, omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, nonché di dichiarazione o denuncia infedele è consentito a tutti i contribuenti a patto che:

  • la violazione non deve essere stata constatata e notificata dal Comune;
  • non devono essere già state attivate dall'Amministrazione comunale ispezioni e verifiche;
  • non devono essere già state avviate le altre attività di accertamento quali notifiche, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.

IN ALLEGATO:

1) I MODELLI F24 I.M.U. EDITTABILI

2) ISTRUZIONI E DICHIARAZIONE IMU