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Congedi Parentali: Congedi per maternità e paternità, adozione e affidamento, congedi parentali, congedi per cura, congedi per figli disabili

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In Italia, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di maternità/paternità. La legge di riferimento per i congedi parentali è il Testo unico 151/2001

CONGEDI PER MATERNITA'

Il congedo di maternità è il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro. In linea generale:

a) per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

b) per congedo di paternità si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

c) per congedo parentale, si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per congedo per la malattia del figlio si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. E’ obbligatorio, tuttavia, per le donne comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato. Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate presso la Direzione provinciale del lavoro. Sono escluse da tale norma le colf. Il divieto, inoltre, non si applica nei casi di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

La lavoratrice, prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all'Inps apposita domanda corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.

Viene quindi data la possibilità di lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante, l'astensione post partum (1 mese ante e 4 post). La lavoratrice può scegliere tra più opzioni:

2 mesi primadel parto e 3 mesi dopo il parto

oppure

1 mese primadel parto e 4 mesi dopo il parto

A seguito del parto ed entro trenta giorni, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice deve inviare al datore di lavoro e all'Inps il certificato di nascita del bambino/a ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del dpr 445/2000 (autocertificazione). Con lettera a parte, si deve segnalare la nascita all'Ufficio del personale per usufruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, se spettano. La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto.

Tutti i moduli sono scaricabili sul sito Inps

Maternità a rischio

In caso di maternità a rischio, quindi in particolari condizioni di salute che rendono la gravidanza a rischio, la lavoratrice può usufruire del congedo obbligatorio anticipato (art.17 T.U.). Se l'ambiente di lavoro rende la gravidanza a rischio, si segnala la situazione all’Ispettorato del lavoro, che potrà disporre il congedo anticipato.

Parto prematuro

Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, si ha diritto a recuperare i giorni non goduti prima del parto nel periodo di astensione obbligatoria successivo al parto, in modo da conservare il diritto al periodo complessivo.

Entro 30 giorni dalla nascita occorre presentare il certificato di assistenza al parto.

CONGEDI PER PATERNITA'

Anche il padre, se è un lavoratore subordinato, ha diritto al congedo dal lavoro, e alla relativa indennità economica, nei primi tre mesi dalla nascita del bambino, nei seguenti casi:

– morte o grave infermità della madre;

– abbandono del figlio da parte della madre;

– affidamento esclusivo del figlio al padre con provvedimento giudiziale.

Trattamento economico

Nel corso del congedo di maternità/paternità, viene corrisposta a carico dell'Inps l'80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di maternità/paternità. Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Non viene cancellata dalla lista di mobilità la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Congedi parentali per altre tipologie contrattuali

La diffusione di contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno e a durata indeterminata, come il contratto a termine, il contratto di formazione e lavoro, il lavoro interinale, l’apprendistato, il tirocinio, oltre alle figure più tradizionali del lavoro a domicilio e del lavoro domestico, a cui si aggiungono sempre più numerose le lavoratrici con contratto di lavoro coordinato e continuativo, le lavoratrici nel settore dell’agricoltura, le lavoratrici autonome e libere professioniste, nonché la situazione in cui può trovarsi chi il lavoro non ce l’ha più, sono considerate dal punto di vista della tutela della maternità in modo da garantire quanto meno il trattamento corrispondente al periodo di congedo di maternità secondo regole simili a quelle delle lavoratrici subordinate.

Regole particolari sono comunque previste per ciò che attiene il regime delle indennità, secondo le disposizioni del Testo Unico 151/2001.

In alcuni casi, la tutela non si applica interamente, oppure richiede particolari condizioni, come per le lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro in corso.

In caso di risoluzione, anche per scadenza del termine del contratto, o sospensione dal lavoro, e in caso di disoccupazione è riconosciuto il diritto al congedo per maternità per tutta la durata quando:

– al momento della risoluzione o della scadenza la lavoratrice sia già in congedo;

– oppure quando non siano decorsi più di 60 giorni tra la fine del lavoro e l’inizio della gravidanza (senza tener conto di congedi parentali, congedi per precedenti maternità, di assenze per malattia, per assenze fruite per assistere minori in affidamento).

Le lavoratrici autonome, lavoratrici artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, mezzadre o imprenditrici agricole hanno diritto all’indennità durante il periodo di gravidanza (2 mesi) e per il periodo successivo al parto (3 mesi) e ai congedi parentali, per i figli nati dopo il 1° gennaio 2000, per tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Le libere professioniste hanno diritto, a condizione di essere iscritte a una cassa di previdenza e assistenza prevista dal Testo Unico, in caso di nascita di un figlio/a, adozione o affidamento di un bambino/a se di età non superiore a 6 anni:

– all’indennità di maternità per due mesi prima e tre mesi dopo il parto, calcolata nell’80% sui 5/12 del reddito percepito e denunciato a fini fiscali;

– non è obbligatoria l’astensione effettiva dal lavoro, per la salvaguardia della continuità del reddito complessivo.

L’indennità viene corrisposta anche se in misura ridotta, in caso di interruzione della gravidanza.

Per le lavoratrici coordinate e continuative, lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili o impegnate in progetti formativi, anche se non sono iscritte a forme obbligatorie di assistenza e previdenza, hanno diritto:

– all’indennità per il periodo di assenza obbligatoria per maternità;

– al termine del congedo, le lavoratrici lsu hanno inoltre diritto a partecipare alle attività ancora in corso.

Particolari disposizioni poi sono previste per la tutela della maternità delle lavoratrici reclutate nella polizia o nell’esercito.

 

 

In allegato il testo unico maternità

 

 

Fonte:tiscali