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CUD 2012:i datori di lavoro dovranno consegnare entro il 28 Febbraio il Cud a dipendenti e collaboratori.

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a cura del Dr. Giuseppe Pietro Mancarella – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

La consegna del CUD 2012– Il 28 febbraio prossimo scade il termine entro cui i datori di lavoro dovranno consegnare ai dipendenti e ai collaboratori il Modello CUD 2012 per rendere conto del rapporto di lavoro intercorso lo scorso anno (2011) per quel che riguarda gli aspetti fiscali e previdenziali. Il termine di consegna è fissato ogni anno al 28 febbraio dell’anno seguente a quello di riferimento.

Cessazione del rapporto di lavoro – In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il modello deve essere consegnato prima del termine, ma solo se viene avanzata richiesta da parte del lavoratore, e comunque entro 12 giorni da tale richiesta.

Invio in formato elettronico – Da un pò di anni il datore di lavoro ha la facoltà di trasmettere il CUD in formato elettronico, a patto che sia garantita al lavoratore la possibilità di entrarne in disponibilità e di stamparlo. Tale modalità, secondo l'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi esclusa, nell'ipotesi di consegna del CUD a eredi, oppure in occasione di cessazione del rapporto di lavoro.

Le novità del modello – Segnaliamo tra le novità, la presenza del Codice “BM” da indicare nelle annotazioni per gli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli, ossia l’ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei ricercatori che sono rientrati dall'estero e dei cittadini europei che hanno trasferito la loro attività lavorativa in Italia. La legge n. 238/2010 ha previsto, fino al 31 dicembre 2013, la riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell'80%, per le donne, e del 70%, per gli uomini.

Contributo di solidarietà e sconto irpef – E’ presente nel CUD il contributo di solidarietà introdotto dalla manovra d'agosto (articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011) che interessa coloro che hanno un reddito complessivo annuo lordo oltre i 300 mila euro, per i quali il datore di lavoro effettua il prelievo del contributo al momento del conguaglio. Ci sarà anche spazio dedicato allo “sconto” Irpef sull'acconto che andava versato a novembre 2011. Si tratta del differimento di 17 punti percentuali dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2011. Lo sconto sull'acconto è stato introdotto dal D.L. 78/2010, mentre il dpcm del 21 novembre ha quantificato l'entità della riduzione e le modalità di applicazione. Se il prelievo era stato già effettuato nella misura ordinaria al momento dell'entrata in vigore del dpcm, il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno dovuto restituire le maggiori somme trattenute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef nella retribuzione o nel rateo pensionistico di dicembre, oppure di gennaio. La riduzione dal 99 all'82% va segnalata nelle annotazioni del Cud/2012 con il codice “BQ”.

Il 5 per mille dell’irpef – Altra novità, è l'introduzione di uno spazio in più nella scheda per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef allegata al modello. Quest’anno sarà possibile indirizzare il contributo anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Le conferme – Infine, è stata confermata l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme legate alla produttività e all'efficienza organizzativa aziendale nel settore privato, introdotta in via sperimentale dal 2008, estendendola al 2011, a patto che il salario accessorio sia definito da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali, vi è anche infine, la detrazione di 141,90 euro per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.