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il Giudice annulla le sanzioni disciplinari di CNH al dirigente Cobas Lecce

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Il sindacato Cobas Lecce esprime la propria soddisfazione per la vittoria in giudizio presso il Tribunale del Lavoro di Lecce.
Per il Lavoratore di CNH Alessandro Marra e dirigente sindacale Cobas si mette la parola fine per l’assurda storia di sulle pretestuose sanzioni disciplinari, infatti il Giudice del Lavoro il Dottore Amato Carbone nell’udienza del 09/07/2021con sentenza ha accolto in pieno il ricorso presentato a difesa del lavoratore Alessandro Marra dall’avvocato CAFIERO ENRICO U. M. di Lecce, annullando le sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore di CNH.
Nella sentenza si legge: fatto e diritto.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale formulando le seguenti domande:
1. Accertare e dichiarare l’inesistenza, nullità ed in ogni caso illegittimità della procedura disciplinare attivata nei confronti del Sig. Alessandro Marra da parte della società CNH industrial Italia S.p.A. per mancato ascolto del medesimo lavoratore in violazione dell’art. 7 della Legge 300/1970 nonché in violazione del CCLS applicato al rapporto di lavoro;
2. Accertare e dichiarare l’illegittimità della procedura disciplinare adottata dalla società CNH S.p.a., per mancato ascolto a difesa del Sig. Alessandro Marra in violazione dell’art. 7 della Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro nonché per insanabile violazione dei termini previsti dalla procedura disciplinare così come disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro;
3. Accertare e dichiarare la nullità, inesistenza, ed in ogni caso l’illegittimità del provvedimento disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione adottato nei confronti del Sig. Alessandro Marra, con nota datata 25 novembre 2019, poiché infondato in quanto i fatti contestati non sono sussistenti sia da un punto di vista materiale che giuridico e comunque ritorsivo, discriminatorio, sproporzionato rispetto 2 alle motivazioni addotte, privo di motivazione e pertanto nullo e/o annullabile ed in ogni caso inefficace e/o illegittimo.[…] In particolare, fa presente che con comunicazione datata 12 novembre 2019, ricevuta il successivo 13 novembre 2019, CNH ha formalizzato al Sig. Alessandro Marra asserite e contestate mancanze relative al periodo dal 04 novembre 2019 al 08 novembre 2019, consistenti nell’asserita e contestata incompleta esecuzione del lavoro assegnato. Instaurato il procedimento disciplinare, all’esito dello stesso veniva irrogata la sanzione di 3 ore di multa con nota datata 25.11.2019.
Parte ricorrente eccepisce la mancata audizione del ricorrente in sede procedimentale, violazione dei termini previsti dal contratto collettivo, nullità e ritorsività della procedura disciplinare, insussistenza del fatto contestato, genericità e determinatezza della contestazione disciplinare, sproporzione della sanzione, mancanza dell’elemento psicologico.
Parte ricorrente ha depositato ricorso regolarmente notificato alla sede legale di CNH, ma la società – pur ritualmente evocata in giudizio è rimasta contumace. Orbene, va rimarcato che la prova della sussistenza dei fatti addebitati in sede disciplinare grava sulla società datrice di lavoro così come su di essa grava l’onere della prova circa il rispetto delle procedure disciplinari (audizione lavoratore).
Il lavoratore stesso ha dato prova di avere chiesto di essere ascoltato in sede disciplinare. Di questo ascolto non vi è prova. Inoltre, ed a prescindere da ciò, la contumacia della società impedisce di ritenere provata la sussistenza dell’illecito contestato. La stessa contumacia rende superflua la prova chiesta dal ricorrente stesso.
La sanzione disciplinare va quindi dichiarata illegittima. Non essendo formulata espressa domanda di restituzione, non si ritiene di poter statuire sul punto (la affermazione di cui al punto 4 delle conclusioni del ricorso non appare interpretabile in tal senso). Resta assorbita ogni ulteriore doglianza. Le spese seguono la soccombenza. In punto di determinazione delle stesse si richiama Cass. 2386/17. Inoltre, si richiama anche Cass. 24979/2018: La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l’applicazione della sanzione può esplicare un’incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8978/2020, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente; condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite. Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Carbone
Il Sindacato Cobas ha sempre ribadito il concetto che i lavoratori rappresentanti sindacali spesso sono oggetto di reiterate pretestuose contestazioni disciplinari per via dell’attività sindacale svolta a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro e per questo si esprime soddisfazione per la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro il Dottore Amato Carbone.
Spesso la Magistratura del Lavoro con i propri interventi riequilibria distorsioni del mondo del lavoro che vede sempre più considerare il lavoratore come un oggetto in ambito aziendale che deve subire in silenzio la stratificazione di legge in materia che diminuiscono le libertà sul luogo di lavoro.
Lecce, 15 Luglio 2021

Confederazione Cobas Lecce
Cobas Lavoro Privato
Dott. Giuseppe Pietro Mancarella

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