Revoca in autotutela determina prot.0013126 del 26/01/2021 ASL Lecce e Sit-in di protesta OSS vincitori ed idonei graduatoria di Foggia
Spett.le
Regione Puglia
c.a. Presidente Dott. Michele Emiliano
c.a. Assessore Sanità Dott. Pier Luigi Lopalco
c.a. Direttore Dipartimento Promozione della Salute Dott. Vito Montanaro
Spett.le
Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia
c.a. Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli
Viale Luigi Pinto, n.1 – 71122 Foggia
Spett.le
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) Lecce
c.a. Direttore Generale Dott. Rollo
c.a. Direttore Amministrativo Dott. Pastore
Spett.le
Prefettura di Lecce
c.a. Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Rosa Trio
Oggetto: Sit-in di protesta OSS vincitori ed idonei graduatoria di Foggia del 28 Gennaio in ASL di Lecce. Revoca in autotutela determina prot.0013126 del 26/01/2021.
La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego Puglia, ha comunicato alla Questura di Lecce che giovedì 28 Gennaio 2021 si terrà un sit-in di protesta a Lecce in via Miglietta nei pressi della Direzione Generale dell’ASL dalle ore 15,30 alle ore 19,30 per avere risposte certe affinché si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando la graduatoria OO.RR. di Foggia e lo scorrimento della stessa.
Vista la determina prot.0013126 del 26/01/2021 con cui si prorogano i contratti a tempo determinato del personale O.S.S. della graduatoria per soli titoli a firma del Direttore Generale Dottore Rollo e del Direttore Amministrativo Dottore Pastore poiché palesemente contraria all’art.97 comma 4 della costituzione oltre che in palese violazione del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si chiede la revoca in autotutela da parte dell’Asl di Lecce.
L’art. 97 della Costituzione comma 4 dispone che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Ad ogni buon fine, è bene ricordare che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il lavoro a tempo determinato è ammesso «per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», nella prassi si è al contrario affermata la consuetudine del ricorso alla tipologia di contratti a tempo determinato per coprire i ruoli a tempo indeterminato vacanti, in contrasto con le norme nazionali, europee e con quanto sancito dall’articolo 97 della Costituzione italiana.
Questa proroga dei contratti a tempo determinato del personale O.S.S. della graduatoria per soli titoli lede palesemente il diritto soggettivo dei vincitori ed idonei OSS del concorso di Foggia che vengono espressamente esclusi giustificando la scelta con la scusa di “far fronte all’emergenza Covid-19”.
Tale proroga creando i presupposti per la stabilizzazione del personale interessato come previsto dalla legge cd. Madia è anche palesemente contraria all’art. 97 comma 4 della Costituzione che dispone: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, quindi per lavorare a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione si deve superare un concorso pubblico a tempo indeterminato.
Si fa presente che tale atto amministrativo prot.0013126 del 26/01/2021 è nullo poiché contrario al disposto dell’art.97 comma 4 della Costituzione nonché Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Nella gerarchia delle fonti del diritto al vertice ci sta la Costituzione italiana e nel nostro caso l’art.97 comma 4 non può essere derogato con il “decreto Milleproroghe”.
Il “decreto milleproroghe” si può applicare nelle assunzioni di OSS dove non ci sono graduatorie per titoli ed esami come quella dell’OO.RR. di Foggia.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione il 6 novembre 2020, vista l’emergenza sanitaria in corso con relativa sospensione delle procedure concorsuali, ha avviato la ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA. di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pertanto le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020.
Le sezioni regionali della Corte dei Conti, tra cui Marche, Puglia e Veneto, hanno ribadito più volte l’orientamento positivo sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima dal 01.01.2010 al 31.12.2018 da parte di altre amministrazioni pubbliche.
Pertanto vi rientra il Concorso pubblico unico regionale per Operatori Socio Sanitari Regione Puglia poiché è stato pubblicato nella G.U. il 12/10/2018.
Lo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale: il TAR Veneto con la sentenza n. 864/2011 ha ribadito che con riferimento al profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire è necessario che essi siano corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare.
Questo è il principio espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7054 del 21 marzo 2018. La suprema Corte afferma che la decisione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria è equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori e che lo scorrimento deve essere disposto salvaguardando i principi sanciti dall’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001.
L’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Reclutamento del personale” dispone che: L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: “a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.
Inoltre la legge n. 3/2003 all’art. 9. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici dispone che: “1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”.
Tutti i suddetti interventi normativi e giurisprudenziali hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato ma anche quelle a tempo determinato.
Per quanto sopra si desume che gli idonei/vincitori del concorso OO.RR. di Foggia devono essere assunti a tempo indeterminato in tutte le ASL pugliesi e che la Costituzione (art.3 e art.97) nonché le leggi italiane (D.Lgs. n.165/2001 T.U.P.I.) e varie sentenze non possono essere derogate da una determina/delibera di un’ASL.
La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego Puglia fa notare che la proroga è stata concessa solo dall’ASL di Lecce mentre le altre ASL vedi Brindisi ed altre hanno affermato la loro impossibilità.
I Cobas continueranno a portare avanti questa battaglia, affinché le assunzioni del personale OSS avvengano solo ed esclusivamente dalla graduatoria concorsuale di Foggia e dallo scorrimento celere della stessa.
Si resta in attesa di risposte alle suddette richieste di chiarimenti, distinti saluti.
La meritocrazia deve vincere!
Lecce, 27 Gennaio 2021
Confederazione Cobas Lecce
Cobas Pubblico Impiego
Dott.Giuseppe Pietro Mancarella