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Graduatorie per supplenze nelle scuole materne comunali lecce legittima selezione dei titoli?

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Il Bando comunale per l’assegnazione di supplenze nelle scuole comunali dell’infanzia di Lecce (profilo istruttore socio-sanitario) per l’anno scolastico. 2011-2012, ha escluso dalla valutazione, e quindi dalla partecipazione alla selezione e dalla graduatoria compilata, aspiranti in possesso del diploma abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002. Eppure la c.m. MIUR 31 del 18.03,2003 e la nota MIUR  23.07. 2004 lo riconoscono come titolo  valido per l’insegnamento nella scuola elementare e dell’infanzia.. Non  è stata inserita la  laurea in Scienze della Formazione tra i titoli valutabili, tra i quali figurano solo Laurea in Scienze della Formazione primaria e Diploma magistrale più abilitazione: quindi un  diplomato abilitato  viene  preferito ad un altro in possesso anche di laurea in Scienze della Formazione.

Eppure le materne comunali sono scuole paritarie e quindi devono rispettare gli ordinamenti generali dell’istruzione, quindi le direttive del MIUR; per questo sembra illegittimo derogarvi con criteri di valutazione dei titoli  differenti da quelli indicati dal MIUR: ancor più grave quando la deroga esclude aspiranti docenti  in possesso di titoli riconosciuti.

Tale situazione è stata contestata da docenti aspiranti esclusi con ricorso al Sindaco di Lecce: ricorso rigettato con le seguenti motivazioni del dirigente dott. Magnolo: la candidata è stata esclusa per non essere in possesso di abilitazione successiva al diploma pur conseguito entro l’a.sc. 2001-2002; il settore scuola del Comune , nella propria autonomia, ha applicato restrittivamente la normativa vigente, per selezionare personale ancor più qualificato: cioè non riconosce il diploma abilitante di cui è in possesso la candidata, conseguito entro l’a.sc. 2001-2002, quale titolo di studio valido per l’inclusione in graduatoria, anche se il MIUR ne ha ribadito la validità. Il comune seleziona restrittivamente: ma questo implica maggiore qualificazione del personale, se poi è esclusa una candidata che accanto al diploma abilitante aggiunge una laurea in Scienze della formazione?.

Il Comune di Lecce ha o meno il dovere di derogare a direttive Ministeriali di cui riconosce la validità? Perché non ha rivisto la graduatoria dei titoli valutabili, pur asserendone la legittimità del diploma abilitante fino al 2002? Eppure  molte altre amministrazioni in Italia lo hanno riconosciuto valido.

Le candidate escluse non hanno prodotto per ragioni economiche ricorso al TAR contro la presumibile illegittimità dei motivi dell’esclusione. Ma pretendono che sia fatta chiarezza amministrativa in merito e che si rettifichi il bando comunale per l’anno successivo.

Cobas Scuola Lecce

Giovanni Seclì

 

Tel.0832/493673